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15 Gennaio 2010

Niente TOSAP per i cartelloni pubblicitari: Ordinanza della Cassazione

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Con Ordinanza 8 gennaio 2010, n. 105, la Corte di Cassazione ha stabilito che le imprese che pagano l’imposta sulla pubblicità per i cartelloni stradali non devono pagare anche la TOSAP.

Infatti, l’imposta sulla pubblicità si versa non solo per il messaggio, ma anche per l’occupazione del suolo pubblico strettamente funzionale.

Sul punto così si legge nell’Ordinanza citata: “gli impianti pubblicitari sono soggetti a imposta di pubblicità e non alla tassa di occupazione del suolo pubblico, poiché gli impianti pubblicitari o per pubbliche affissioni occupano necessariamente una parte di suolo pubblico”.

 

Fonte:  www.seac.it

 

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