NULL
Altre Novità
21 Settembre 2007

Imposta ipotecaria anche per l’associazione di volontariato

Scarica il pdf

Con Sentenza 14 settembre 2007, n. 19212, la Corte di Cassazione si è espressa in merito al regime tributario applicabile all’acquisto a titolo oneroso di un immobile da parte di una associazione di volontariato.

In particolare, partendo dall’interpretazione di quanto disposto in merito alle agevolazioni fiscali riconosciute dalla stessa Legge sul volontariato, la Corte rileva come questa preveda l’esenzione da ogni imposta solamente in caso di donazioni, lasciti ereditari e legati. Per gli altri modi di acquisto, invece, l’esenzione riguarda solo alcuni tributi tipici, come, ad esempio l’IVA.

Nel caso di specie, l’associazione di volontariato ha acquistato a titolo oneroso un bene immobile strumentale alla sua stessa attività. Per questo motivo, l’operazione è esente dal pagamento dell’imposta di registro e di bollo, ma sconta l’imposta ipotecaria, per la quale non è espressamente prevista l’esenzione.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
1 Agosto 2025
Riaddebito spese comuni tra avvocati: quando si applica l’IVA

Il 14 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in...

1 Agosto 2025
Operazioni con San Marino

Le operazioni, ovvero acquisti e vendite, con San Marino, Paese extracomunitario,...

1 Agosto 2025
Riparazioni di protesi acustiche: IVA al 22%

Questa precisazione è stata fornita a seguito di un quesito posto da un’associazione...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto