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7 Novembre 2013

Imposta di bollo: l’Agenzia delle Entrate chiarisce quando e’ deducibile in caso di risparmio gestito.

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 76 del 6 novembre 2013, ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica in merito alla deducibilità dell’imposta di bollo nel regime del risparmio gestito.

In particolare, l’istante aveva chiesto di conoscere se l’imposta di bollo dovuta sugli estratti conto o sui rendiconti relativi al patrimonio gestito sia deducibile dal risultato maturato della gestione da assoggettare all’imposta sostitutiva del 20 %.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che i rendiconti del servizio di gestione di portafogli inviati alla clientela rientrano tra le comunicazioni relative ai prodotti finanziari e, quindi, è applicabile la relativa imposta di bollo.

L’imposta di bollo è determinata applicando le aliquote previste sul valore degli strumenti finanziari in gestione e sull’importo delle eventuali disponibilità monetarie risultanti dalla comunicazione inviata alla clientela.

Se i rendiconti di gestione vengono inviati a soggetti che non rientrano nella clientela, è applicabile l’imposta di bollo ordinaria di 2,00 Euro, qualora l’importo sia superiore a 77,47 Euro.

L’imposta di bollo è applicata dall’intermediario finanziario presso il quale è instaurato il rapporto di gestione di portafogli.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate riguardo alla specifica questione della deducibilità posta dall’istante, è che l’imposta di bollo dovuta sui rendiconti relativi alle gestioni, per le quali è stata esercitata l’opzione per il regime del risparmio gestito, di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, sia deducibile dal risultato maturato della gestione in quanto costituisce un onere strettamente inerente alla gestione del patrimonio.

Non è, invece, deducibile dal risultato maturato della gestione, l’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di emersione, in quanto trattasi di un onere non inerente al patrimonio gestito, ma connesso al regime di riservatezza di cui possono beneficiare le attività finanziarie che siano state oggetto di emersione tramite la procedura del rimpatrio.

Infine, non è deducibile dal risultato della gestione l’imposta sulle transazioni finanziarie introdotta dalla Legge di Stabilità 2013.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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