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10 Ottobre 2008

Fabbricati rurali assumono rilevanza fiscale solo quando perdono i requisiti di ruralità

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Con Sentenza 14 agosto 2008, n. 41, la Ctp di Parma si è espressa in merito al non assoggettamento all’ICI dei fabbricati strumentali usati dalle cooperative agricole, assumendo una posizione contrastante sia con la Cassazione sia con l’articolo 2, comma 4, Finanziaria 2008, in base al quale i Comuni non sono tenuti a restituire il tributo versato dalle cooperative fino al 2007.

Il carattere di neutralità dei fabbricati rurali è riconosciuto anche dal Legislatore che riconosce rilevanza agli stessi solo nel momento in cui perdono il requisito della ruralità. Proprio in tale direzione è rivolto il D.L. n. 262/2006, articolo 2, comma 36, che ha imposto l’individuazione degli immobili che hanno perso il requisito della ruralità, vincolando i proprietari di immobili rurali ad apposita iscrizione entro il 28 luglio 2008.

 

Fonte:  www.seac.it

 

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