Con Risoluzione 29 marzo 2010, n. 24, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, della Comunicazione unica presentata in via telematica dalle imprese artigiane.
In particolare, l’Agenzia precisa che per la presentazione online del modello “ComUnica” al Registro delle imprese, gli artigiani sono tenuti al pagamento del bollo una volta sola. Infatti, la successiva pratica finalizzata ad ottenere l’iscrizione all’albo degli artigiani, rappresenta solamente una documentazione integrativa della prima.
Non sono assoggettate al bollo, inoltre, le domande e gli atti che prima dell’introduzione della “ComUnica” erano esenti da imposta (ad esempio, la richiesta di attribuzione della partita IVA nonché gli atti e i documenti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie).
Fonte: www.seac.it
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