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11 Marzo 2017

Patent box e concessione in uso a terzi di software. Le regole di applicazione.

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello riguardante l’applicazione del Patent box in relazione all’attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento di un software protetto da copyright. La risposta è stata inserita nella Risoluzione n. 28 del 9 marzo 2017.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il “Patent box” è un regime opzionale di tassazione che è stato introdotto con la Legge di Stabilità per il 2015. Tale regime prevede la possibilità per tutti coloro che sono titolari di redditi d’impresa, compresi i soggetti che non sono residenti in Italia, ma hanno una stabile organizzazione nel territorio italiano e sono residenti in Paesi con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali vi è uno scambio effettivo, di beneficiare di una detassazione parziale dei redditi ricavati dallo sfruttamento di alcuni beni immateriali (software protetti da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, processi e formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico che siano giuridicamente tutelabili).

Il trattamento fiscale agevolato è riservato ai soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate da una società che controlla l’impresa stessa oppure con Università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei predetti beni immateriali.

Con un Decreto ministeriale del 30 luglio 2015 sono state emanate le disposizioni di attuazione di tale normativa.

Con riferimento specifico al quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha richiamato la disposizione del Decreto suddetto che stabilisce le modalità di determinazione del reddito agevolabile. In particolare, ci si chiede se possano beneficiare dell’agevolazione, nell’ambito della concessione in uso del diritto di utilizzo di un software, le attività di licenza iniziale, i canoni di assistenza/manutenzione, le attività di realizzazione di modifiche.

La disposizione contenuta nel Decreto attuativo individua il campo di applicazione del regime agevolato in questione, distinguendo l’ipotesi di concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali dall’ipotesi di uso diretto dei beni immateriali. A seconda dell’utilizzo indiretto o diretto del bene immateriale oggetto dell’agevolazione, dovrà essere applicata una diversa modalità di determinazione del reddito soggetto a detassazione.

Riguardo al software protetto da copyright quale bene immateriale oggetto dell’agevolazione, deve trattarsi di un programma per elaboratore originale e risultato di una creazione intellettuale. Deve, cioè, trattarsi di un’opera dell’ingegno, in quanto tale meritevole di tutela.

L’attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software protetto da copyright (ossia l’attività che può beneficiare della detassazione) deve sostanziarsi nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software. Non rientrano, pertanto, in questo ambito le attività che sono meramente strumentali all’utilizzo del software, come le attività di formazione del personale.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’agevolazione le attività di concessione in uso del software purché consistano in attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software, dovendosi trattare, per legge, di attività riconducibili alle attività di ricerca e sviluppo.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, precisato che l’istante potrà adottare, in caso di concessione del diritto all’utilizzo del software a parti correlate (nazionali ed estere), i criteri ed i metodi di determinazione del reddito agevolabile stabiliti mediante accordo preventivo con l’Agenzia. Qualora, invece, il reddito agevolabile derivi dalla concessione in uso del bene immateriale a terze parti indipendenti, non sarà possibile attivare tale procedura di accordo preventivo.

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