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23 Ottobre 2015

Regime di tassazione agevolata dei redditi da brevetti, marchi ed opere dell’ingegno: pubblicato il Decreto con tutte le norme di attuazione

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E’ stato pubblicato, sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico, il Decreto, emanato dal Ministero medesimo di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 30 luglio 2015, denominato “Patent box”.

In tale Decreto interministeriale, sono contenute le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2015, come modificato dal Decreto Legge n. 3 del 24 gennaio 2015, riguardante il regime opzionale di tassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi, da disegni e modelli, da processi, formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

All’articolo 2 del Decreto interministeriale, sono individuati i soggetti che possono beneficiare del regime opzionale. Si tratta di tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa.

Inoltre, è precisato che l’opzione può essere esercitata dai soggetti che hanno diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali.

All’articolo 3 del Decreto, invece, sono individuati i soggetti che restano esclusi dal regime in questione. Si tratta:

  • delle società assoggettate alle procedure di fallimento, dall’inizio dell’esercizio nel quale interviene la dichiarazione di fallimento;
  • delle società assoggettate alla procedura di liquidazione coatta, dall’inizio dell’esercizio nel quale interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;
  • delle società assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali.

L’opzione, secondo quanto previsto all’articolo 4 del Decreto interministeriale, ha una durata di cinque periodi d’imposta. E’, inoltre, irrevocabile ed è rinnovabile.

Per i periodi d’imposta 2015 e 2016, l’opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità ed i termini che verranno definiti in un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia. L’opzione riguarderà il periodo d’imposta nel corso del quale è comunicata ed i quattro successivi.

Dal 2017, l’opzione è, invece, comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la dichiarazione si riferisce.

All’articolo 5 del Decreto, è precisato che, in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, l’avente causa subentra nell’esercizio dell’opzione effettuato dal dante causa.

All’articolo 6, è inserita una definizione dei beni immateriali. Si tratta:

  • del software protetto da copyright;
  • dei brevetti industriali concessi o in corso di concessione, compresi i brevetti per invenzioni, i brevetti per modelli di utilità, i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
  • dei marchi di impresa, compresi quelli collettivi, registrati o in corso di registrazione;
  • dei disegni e modelli giuridicamente tutelabili;
  • delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali giuridicamente tutelabili.

Le tipologie di utilizzo tutelabili sono, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del Decreto:

  • la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali;
  • l’uso diretto dei beni immateriali, ossia l’utilizzo in qualsiasi attività che la titolarità dei diritti sui beni immateriali consente al titolare dei diritti medesimi.

All’articolo 8 sono individuate le attività di ricerca e sviluppo che rilevano ai fini dell’applicazione del regime in questione, mentre all’articolo 9 sono indicati i criteri da seguire per la determinazione della quota di reddito agevolabile.

Infine, l’articolo 10 è dedicato al reinvestimento del corrispettivo da cessione di beni immateriali, l’articolo 11 alla tracciabilità delle spese e dei redditi, l’articolo 12 alla procedura di ruling.

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