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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 35 Attività destinate a cessare

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Attività destinate a cessare

Il presente Principio contabile internazionale è stato approvato dal Board dello IASC nell’aprile 1998 ed è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1999 o da data successiva.
Il presente Principio sostituisce i paragrafi 19-22 dello IAS 8, Utile (perdita) d’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili. Nel 1999, il paragrafo 8 dell’introduzione, i paragrafi 20, 21, 29, 30 e 32 del Principio e il paragrafo 4 dell’appendice B sono stati modificati al fine di uniformare la terminologia a quella utilizzata nello IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999), Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio, e nello IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali.

INTRODUZIONE

1. Il presente Principio (IAS 35) prende in esame l’esposizione e l’informativa in bilancio riguardante le attività destinate a cessare. Tale argomento era già stato trattato in maniera relativamente sintetica nei paragrafi 19-22 dello IAS 8, Utile (perdita) dell’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili. Lo IAS 35 sostituisce i menzionati paragrafi dello IAS 8 ed entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1999 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.

2. Le finalità dello IAS 35 sono quelle di stabilire un criterio per poter esporre distintamente le informazioni relative a una importante attività che l’impresa ha intenzione di cessare dalle informazioni relative a quelle attività che, invece, sono destinate a continuare e di specificare l’informativa minima relativa a un’attività destinata a cessare. Distinguere le attività destinate a cessare da quelle destinate a continuare dà la possibilità a investitori, creditori, e altri utilizzatori del bilancio di effettuare più agevolmente proiezioni sui flussi finanziari, sulla capacità di generare reddito, e sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell’impresa.

3. Un’attività destinata a cessare è una componente relativamente ampia di un’impresa – come per esempio può essere un settore d’attività o un settore geografico come definiti dallo IAS 14, Informativa di settore – che l’impresa, sulla base di un unico programma, ha intenzione di cedere sostanzialmente nella sua totalità o di chiudere per abbandono o attraverso una vendita frazionata.

4. Il presente Principio utilizza il termine “attività destinata a cessare” invece del tradizionale “attività cessata” perché “attività cessata” (tempo passato) comporta che la rilevazione di una cessazione sia necessaria solo alla fine o in prossimità della conclusione del processo stesso di cessazione dell’attività. Il presente Principio richiede, invece, che le informazioni relative a un’attività destinata a cessare siano già fornite prima che ciò si verifichi – quando un programma dettagliato e formale di cessione è stato deciso e comunicato o quando l’impresa ha già contrattato la cessione.

5. Il Principio disciplina esclusivamente aspetti di natura espositiva e d’informativa da fornire in bilancio. Focalizza l’interesse, infatti, su come esporre un’attività destinata a cessare nel bilancio di un’impresa e su che tipo di informativa fornire. Non prevede, perciò, alcun nuovo principio per stabilire quando e come rilevare e determinare ricavi, costi, flussi finanziari e modifiche nelle attività e passività relative a un’attività destinata a cessare. Anzi, lo stesso Principio richiede che le imprese seguano i principi di rilevazione contabile e di valutazione già contenuti in altri Principi contabili internazionali.

6. Secondo il presente Principio, l’informativa riguardante una cessazione pianificata deve essere esposta per la prima volta nel bilancio pubblicato da un’impresa dopo che è stato stipulato un accordo per la vendita della quasi totalità dei beni dell’attività destinata a cessare o il consiglio di amministrazione o altro organo direttivo equivalente ha approvato e comunicato la prevista cessazione. Le informazioni previste includono:

-una descrizione dell’attività destinata a cessare;
-il settore/i di attività o geografico nel quale l’attività è inserita;
-la data e la natura del fatto che determina l’inizio dell’obbligo di informativa;
-il periodo entro il quale si prevede che l’operazione verrà completata;
-i valori di bilancio complessivi delle attività e delle passività che devono essere cedute;
-gli importi dei ricavi, costi, utili prima delle imposte o perdite attribuibili all’attività destinata a cessare e i relativi oneri fiscali;
-i flussi finanziari netti attribuibili alla gestione operativa, di investimento e finanziaria dell’attività destinata a cessare;
-l’importo di qualsiasi provento o perdita connessa alla dismissione dei beni o alla estinzione delle passività attribuibili all’attività destinata a cessare e i relativi oneri fiscali; e
-i prezzi di vendita, al netto dei costi di cessione, derivanti dalla vendita delle attività nette per le quali l’impresa ha stipulato uno o più accordi di vendita vincolanti, la relativa tempistica, e i valori contabili di queste attività nette.

7. I bilanci degli esercizi dei periodi successivi a quello in cui per la prima volta è stata inserita l’informativa devono fornire informazioni aggiornate, inclusa l’evidenziazione di qualsiasi significativo cambiamento relativo all’entità o alla tempistica dei flussi finanziari determinati dalle attività e dalle passività che devono essere cedute o estinte e le cause di tali cambiamenti.

8. L’informativa dovrebbe essere fornita anche nel caso in cui un programma di cessione fosse approvato e pubblicamente comunicato dopo la chiusura del periodo amministrativo dell’impresa ma prima che la pubblicazione del bilancio dello stesso periodo sia autorizzata. Questa informativa continua, inoltre, sino a che la cessione è completata.

9. Le informazioni comparative riguardanti periodi precedenti esposte nel bilancio preparato dopo che l’informativa è stata inserita in bilancio per la prima volta devono essere adattate per separare attività, passività, ricavi, costi e flussi finanziari attribuibili ad attività destinate a cessare da quelle destinate a continuare. Attraverso una distinta esposizione effettuata retroattivamente di attività destinate a cessare e di attività destinate a continuare, viene migliorata la capacità di un utilizzatore di bilancio di fare proiezioni.

SOMMARIO

Finalità
Ambito di applicazione
Definizioni – Attività destinate a cessare
Fatti che determinano l’inizio dell’obbligo di informativa
Rilevazione e valutazione
Accantonamenti
Perdite durevoli di valore
Esposizione e informativa di bilancio – Informativa iniziale
Altre informazioni integrative
Aggiornamento dell’informativa
Informazioni distinte per ciascuna attività destinata a cessare
Esposizione delle informazioni richieste – Prospetto del bilancio o note
Esclusione dai componenti straordinari
Uso restrittivo del termine “attività destinata a cessare”
Esempi di informativa
Ricalcolo dei valori dei periodi precedenti
Informativa nei bilanci intermedi
Data di entrata in vigore

 

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l’applicazione contenute nel presente Principio e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere il paragrafo 12 della Prefazione).

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