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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 35 Attività destinate a cessare – Definizioni

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Attività destinate a cessare

2. L’attività destinata a cessare è una componente di un’impresa:

(a) che l’impresa stessa, in base a un unico programma, ha intenzione di:

(i) dismettere sostanzialmente nella sua totalità, per esempio vendendo la componente in un’unica operazione, oppure attraverso scorporo o scissione a favore dei proprietari dell’impresa stessa;
(ii) dismettere in maniera frazionata, liquidando le attività ed estinguendo le passività della componente individualmente; oppure
(iii) chiudere l’attività per abbandono;

(b) che rappresenta un importante autonomo ramo di attività o area geografica di attività; e

(c) che può essere individuata dal punto di vista operativo e del bilancio.

3. In relazione al criterio di cui al punto (a) della definizione (paragrafo 2 (a)), un’attività destinata a cessare può essere ceduta nella sua totalità o in maniera frazionata, ma sempre in esecuzione di un programma complessivo il cui fine ultimo è quello di far cessare l’attività dell’intera componente.

4. Se l’impresa vende una componente sostanzialmente nella sua totalità, il risultato dell’operazione può essere una perdita netta o un utile netto. Per tale cessazione, esiste una data precisa in cui avviene la stipulazione di un accordo di vendita vincolante, nonostante che l’effettivo trasferimento del possesso e il connesso controllo dell’attività destinata a cessare possano verificarsi a una data successiva. Egualmente, i pagamenti dovuti al venditore possono aver luogo al momento dell’accordo, al momento del trasferimento, o anche in un periodo futuro differito.

5. Invece di cedere un’importante componente nella sua totalità, l’impresa può cessare la componente vendendo le attività ed estinguendo le passività in maniera frazionata (individualmente o in piccoli gruppi). In tal caso, mentre il risultato complessivo può essere una perdita netta o un utile netto, la vendita di una singola attività o l’estinzione di una singola passività può avere esito opposto. Inoltre, non esiste un momento preciso in cui un accordo complessivo di vendita vincolante viene stipulato. Invece, le vendite delle attività e l’estinzione delle passività possono richiedere un periodo di mesi o forse anche più lungo, e alla fine del periodo amministrativo si può verificare che solo parte della cessazione è completata. Perché un’attività possa essere qualificata come attività destinata a cessare, la cessione deve essere effettuata in base a un singolo programma coordinato.

6. L’impresa può chiudere un’attività per abbandono senza significative vendite di attività. Un’attività chiusa per abbandono viene considerata destinata a cessare nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni contenute nella definizione. Tuttavia, qualora cambi l’ambito di un’attività o il modo in cui questa viene gestita, l’attività medesima non può essere considerata un abbandono poiché, pur se cambiata, quella attività resta sempre operativa.

7. Le imprese commerciali, spesso, chiudono impianti, abbandonano prodotti o addirittura linee intere di prodotti, e modificano la dimensione della propria forza lavoro in risposta ai cambiamenti avvenuti sul mercato. Questi tipi di cessazioni, generalmente, non costituiscono, di per sé, attività destinate a cessare, in conformità all’accezione che al termine viene data nel Principio, anche se possono verificarsi allorquando un’attività è in procinto di cessare.

8. Esempi di attività che non necessariamente soddisfano le condizioni di cui al punto (a) del paragrafo 2, ma che possono invece soddisfarle in combinazione con altre circostanze, includono:

(a) l’estinzione graduale o dovuta a un processo evolutivo di una linea di prodotti o di una categoria di servizi;

(b) la cessazione, anche se avvenuta in maniera relativamente repentina, di molti prodotti facenti parte di una categoria di attività ancora funzionante;

(c) il trasferimento da una ubicazione a un’altra di alcune operazioni di produzione o distribuzione connesse a un particolare ramo di attività;

(d) la chiusura di un impianto per ottenere miglioramenti di produttività o altri risparmi sui costi; e

(e) la vendita di una società controllata le cui attività sono molto simili a quelle della società madre o di altre affiliate.

9. Un settore di attività o un’area geografica oggetto di informazione in bilancio così come definito nello IAS 14, Informativa di settore, dovrebbe normalmente soddisfare le condizioni di cui in (b) della definizione di un’attività destinata a cessare (paragrafo 2 (b)), ossia dovrebbe costituire una importante autonoma linea di attività o un’area geografica di attività. Una parte di un settore di attività, così come definito nello IAS 14, può anch’esso soddisfare le condizioni di cui in (b) della definizione. In un’impresa che opera in un unico settore di attività o in un’unica area geografica e che, quindi, non presenta informazioni di settore, una linea di prodotti o di servizi può egualmente soddisfare le condizioni della definizione.

10. Lo IAS 14 consente, ma non richiede obbligatoriamente, che differenti fasi di operazioni integrate in linea verticale siano identificate come autonomi settori di attività. Tali settori di attività integrati verticalmente possono soddisfare le condizioni di cui in (b) della definizione di attività destinata a cessare.

11. Una componente può essere individuata distintamente dal punto di vista operativo e del bilancio – condizione (c) della definizione (paragrafo 2(c)) – se:

(a) le proprie attività e passività possono essere direttamente attribuite a essa;

(b) i propri proventi (ricavi lordi) possono essere direttamente attribuiti a essa; e

(c) almeno la maggior parte dei propri costi operativi può essere direttamente attribuita a essa.

12. Attività, passività, ricavi e costi sono direttamente attribuibili a una componente se questi vengono meno nel momento in cui la componente stessa è venduta, abbandonata o altrimenti ceduta. Interessi e altri costi finanziari sono imputati a un’attività destinata a cessare solo se il debito connesso può essere attribuito similmente alla componente.

13. Come definito nel presente Principio, si suppone che le attività destinate a cessare siano relativamente infrequenti. Taluni cambiamenti non classificabili come attività destinate a cessare possono essere qualificati come ristrutturazioni (vedere IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali).

14. Inoltre, vi possono essere degli eventi infrequenti non qualificabili come cessazioni di attività o come ristrutturazioni da cui derivano voci di ricavo o di costo che richiedono una separata informativa, in linea con quanto previsto dallo IAS 8, Utile (perdita) d’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, in ragione del fatto che il loro ammontare, natura o incidenza li rende di rilevante importanza per spiegare l’andamento dell’impresa nel periodo in esame.

15. Il fatto che la cessione di una componente di un’impresa venga classificata come un’attività destinata a cessare, secondo quanto disposto nel presente Principio, non mette, di per sé, in discussione la capacità dell’impresa a continuare a essere in funzionamento. Lo IAS 1, Presentazione del bilancio, richiede che venga riferita in bilancio la possibilità o la definitiva certezza che l’impresa non sia più in grado di continuare a operare come una entità in funzionamento.

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