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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 35 Attività destinate a cessare – Esposizione e informativa di bilancio

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Informativa iniziale

27. L’impresa deve includere nel proprio bilancio, a partire dal bilancio del periodo nel quale si verifica uno dei fatti che determinano l’obbligo iniziale all’informativa (così come definito nel paragrafo 16), quanto segue in relazione a un’attività destinata a cessare:

(a) una descrizione dell’attività destinata a cessare;

(b) il/i settore/i d’attività o geografico/i nel quale l’attività è ricompresa, in conformità a ciò che è stabilito dallo IAS 14;

(c) la data e la natura del fatto che ha determinato l’inizio dell’obbligo di informativa;

(d) la data o il periodo nel quale si prevede che la cessazione sia portata a termine, se conosciuti o determinabili;

(e) i valori in bilancio della totalità delle attività e delle passività destinate alla cessione;

(f) l’ammontare per l’esercizio corrente dei ricavi, dei costi, dell’utile prima delle imposte o della perdita derivanti dalla gestione ordinaria attribuibili all’attività destinata alla cessione, e i relativi oneri per imposte sul reddito come previsto dal paragrafo 81 (h) dello IAS 12; e

(g) l’ammontare per l’esercizio corrente dei flussi finanziari netti attribuibili alla gestione operativa, di investimento, e finanziaria dell’attività destinata a cessare.

28. Nella determinazione del valore di attività, passività, ricavi, costi, utili, perdite e flussi finanziari attribuibili a un’attività destinata a cessare, per adempiere agli obblighi informativi previsti dal presente Principio le suddette poste possono essere attribuite all’attività destinata a cessare solo se queste saranno cedute, liquidate, ridotte o eliminate quando la cessazione sarà completata. Nella misura in cui tali poste continuino a esistere dopo che la cessazione è stata portata a termine, queste stesse non possono essere attribuite all’attività destinata a cessare.

29. Se un fatto che determina l’inizio dell’obbligo di informativa si verifica dopo la chiusura del bilancio dell’impresa ma prima che la pubblicazione del bilancio del medesimo periodo sia autorizzata, il bilancio del periodo in oggetto deve includere le informazioni specificate nel paragrafo 27.

30. Per esempio, il consiglio di amministrazione di un’impresa, il cui esercizio si chiude il 31 dicembre 20X5 approva un programma di cessazione d’attività in data 15 dicembre 20X5, e comunica tale programma il 10 gennaio 20X6. Il consiglio autorizza la pubblicazione del bilancio per il 20X5 il 20 marzo 20X6. Il bilancio del 20X5 contiene le informazioni previste dal paragrafo 27.

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