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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 35 Attività destinate a cessare – Rilevazione e valutazione

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Perdite durevoli di valore

22. L’approvazione e la comunicazione di un programma di cessazione sono indicative del fatto che i beni attribuibili all’attività destinata a cessare possono aver subito una perdita durevole di valore o anche che una perdita durevole di valore precedentemente rilevata e riferita alle medesime attività deve essere aumentata o stornata. Di conseguenza, in conformità a quanto previsto dallo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività, l’impresa stima il valore recuperabile di ciascun bene dell’attività destinata a cessare (il valore più alto tra il prezzo netto di vendita e il valore d’uso) e rileva la relativa perdita durevole di valore o lo storno di una eventuale precedente perdita di valore.

23. Nell’applicare lo IAS 36 a un’attività destinata a cessare, l’impresa decide se stimare il valore recuperabile di un bene dell’attività destinata a cessare tramite la valutazione delle attività singolarmente prese o dell’unità generatrice di flussi finanziari (definita nello IAS 36 come il più piccolo gruppo identificabile di attività, di cui il bene in oggetto fa parte, che genera, attraverso un uso continuativo degli stessi, flussi finanziari in entrata ampiamente indipendenti dai flussi finanziari generati da altre attività o gruppi di attività). Per esempio:

(a) se l’impresa vende l’attività destinata a cessare sostanzialmente nella sua totalità, nessuna delle attività coinvolte nella cessazione genera flussi finanziari in maniera autonoma rispetto agli altri beni attribuibili all’attività destinata a cessare. Di conseguenza, il valore recuperabile delle attività destinate a cessare è calcolato nel suo complesso e una perdita durevole di valore, qualora esista, viene ripartita tra i beni dell’attività destinata a cessare in conformità a quanto previsto dallo IAS 36;

(b) se l’impresa cede l’attività destinata a cessare in altri modi come, per esempio, tramite vendite frazionate, il valore recuperabile è determinato per ogni singola attività, a meno che le attività stesse siano vendute per gruppi; e

(c) se l’impresa chiude per abbandono un’attività destinata a cessare, il valore recuperabile è determinato per ogni singola attività così come previsto dallo IAS 36.

24. Una volta comunicato il programma, le negoziazioni che intercorrono con i potenziali acquirenti dell’attività destinata a cessare o gli effettivi accordi di vendita vincolanti possono indicare che il valore dei beni dell’attività destinata a cessare possono aver subito un’ulteriore perdita durevole di valore o che perdite durevoli di valore delle medesime attività rilevate in precedenti periodi possono essersi ridotte. Di conseguenza, quando tali circostanze si verificano, l’impresa deve stimare nuovamente il valore recuperabile dell’attività destinata a cessare e rilevare le risultanti perdite durevoli di valore o gli storni delle stesse in conformità a quanto stabilito dallo IAS 36.

25. Il prezzo stabilito in un accordo vincolante di vendita è la migliore stima del prezzo netto di vendita di un bene (o di un’unità generatrice di flussi finanziari) o del flusso finanziario in entrata atteso dalla definitiva dismissione per determinare il valore d’uso dell’attività (o dell’unità generatrice di flussi finanziari).

26. Il valore contabile (valore recuperabile) di un’attività destinata a cessare include il valore contabile (valore recuperabile) dell’eventuale avviamento che può essere attribuito in base a un criterio ragionevole e coerente alla medesima attività.

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