Altre informazioni integrative
31. Quando un’impresa cede attività o estingue passività attribuibili a un’attività destinata a cessare oppure stipula accordi vincolanti per la vendita di tali attività o per l’estinzione di tali passività, deve inserire nel proprio bilancio, quando l’evento si verifica, le seguenti informazioni:
(a) per qualsiasi utile o perdita rilevata nella cessione di attività o nella estinzione di passività attribuibili all’attività destinata a cessare, l’importo dell’utile prima delle imposte o della perdita e gli oneri per imposte sul reddito relativi all’utile o alla perdita, come previsto dal paragrafo 81 (h) dello IAS 12; e
(b) il prezzo netto di vendita o un intervallo di prezzi (al netto dei costi attesi di cessione) delle attività nette per le quali l’impresa ha stipulato uno o più accordi di vendita vincolanti, il momento previsto dell’incasso dei relativi flussi finanziari, e il valore contabile di queste attività nette.
32. Le cessioni di attività, le estinzioni delle passività e gli accordi di vendita vincolanti cui si fa riferimento nel precedente paragrafo possono verificarsi in concomitanza con il fatto che determina l’obbligo iniziale di informativa, oppure nel periodo nel quale tale fatto si verifica, o anche in un periodo successivo. In conformità allo IAS 10, Fatti intervenuti dopo la data del bilancio, se alcuni dei beni attribuibili all’attività destinata a cessare sono stati effettivamente venduti o sono l’oggetto di uno o più accordi di vendita vincolanti stipulati dopo la fine dell’esercizio ma prima che il consiglio di amministrazione abbia autorizzato il bilancio alla pubblicazione, questo stesso bilancio deve includere le informazioni integrative previste dal paragrafo 31, se la loro mancata inclusione incide sulla capacità degli utilizzatori del bilancio di effettuare valutazioni e decisioni corrette.