Aggiornamento dell’informativa
33. In aggiunta alle informazioni previste dai paragrafi 27 e 31, l’impresa deve includere nei bilanci dei periodi successivi a quello nel quale si verifica uno dei fatti che determinano l’obbligo iniziale di informativa la descrizione di ogni cambiamento rilevante nell’importo o nel momento atteso dei flussi finanziari relativi alle attività e alle passività che devono essere cedute o estinte e le circostanze che hanno causato tali cambiamenti.
34. Esempi di circostanze e attività che potrebbero essere evidenziati sono la natura e i termini degli accordi di vendita vincolanti delle attività, uno scorporo delle attività attraverso scissione a favore degli azionisti dell’impresa e l’approvazione legale o da parte di organi di controllo.
35. Le informazioni previste dai paragrafi 27-34 devono essere presentate nei bilanci per tutti i periodi successivi fino a quello in cui la cessazione può essere considerata conclusa. Una cessazione si considera conclusa quando il programma è sostanzialmente concluso o abbandonato, sebbene il pagamento da parte del compratore (compratori) al venditore possa ancora non essere interamente avvenuto.
36. Se l’impresa abbandona o si ritira da un programma precedentemente indicato come destinato a far cessare un’attività, tale decisione e i suoi effetti devono essere evidenziati.
37. Per l’applicazione del precedente paragrafo, l’informativa riguarda anche lo storno di qualsiasi precedente perdita di valore o accantonamenti rilevati in riferimento all’attività destinata a cessare.