17. L’impresa deve applicare i principi di rilevazione e di valutazione previsti negli altri Principi contabili internazionali allo scopo di decidere quando e come rilevare e misurare i cambiamenti di valore di attività e passività, e i ricavi, costi e flussi finanziari relativi a una attività destinata a cessare.
18. Il Principio in oggetto non stabilisce alcun principio di rilevazione e di valutazione. Piuttosto, prevede che l’impresa segua i principi di rilevazione e valutazione stabiliti in altri Principi. In proposito, con tutta probabilità due Principi risulteranno rilevanti, ovvero:
(a) IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività; e
(b) IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali.
19. Altri Principi che possono risultare attinenti sono lo IAS 19, Benefici per i dipendenti, per ciò che concerne la rilevazione contabile dei benefici derivanti dalla conclusione di rapporti lavorativi, e lo IAS 16, Immobili, impianti e macchinari, in merito alla dismissione delle attività cui lo stesso Principio fa riferimento.