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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 12 Imposte sul reddito – Rilevazione delle passività e delle attività fiscali differite

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Nuova valutazione delle attività fiscali differite non rilevate

37. A ogni data di riferimento del bilancio, l’impresa deve effettuare una nuova valutazione delle attività fiscali differite non rilevate in bilancio.

L’impresa deve rilevare un’attività fiscale differita precedentemente non rilevata nella misura in cui è divenuto probabile che un futuro reddito imponibile consentirà di recuperare l’attività fiscale differita. Per esempio, un miglioramento delle condizioni commerciali può aumentare la proba bilità che l’impresa sia in grado di realizzare nel futuro sufficiente reddito imponibile affinché l’attività fiscale differita soddisfi i criteri per la sua rilevazione contabile esposti nei paragrafi 24 o 34. Un altro esempio si ha quando l’impresa effettua una nuova valutazione delle attività fiscali al momento di un’aggregazione di imprese o successivamente (vedere paragrafi 67 e 68).

 

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