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7 Aprile 2017

Scambio di partecipazioni mediante conferimento: neutralità dell’operazione solo tra società residenti

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E’ stata sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, tramite interpello, una nuova questione relativa all’applicabilità dell’articolo 177 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ad una particolare operazione di scambio di partecipazioni.

La società istante è una società per azioni, holding al vertice di un gruppo di imprese. L’istante controlla al 100 % due società inglesi residenti in Inghilterra. L’intenzione della società istante è di conferire una società nell’altra e di procedere poi alla fusione della due società. L’istante ricoprirebbe il ruolo di conferente, la prima società inglese sarebbe la società scambiata e la seconda società inglese sarebbe la conferitaria.

Secondo l’istante, l’operazione potrebbe non determinare l’emersione di plusvalenze. In particolare, potrebbe trovare applicazione al caso concreto l’articolo 177, secondo comma, del TUIR,  che prevede il meccanismo del cosiddetto “realizzo controllato”, con effetti identici a quelli della neutralità fiscale. La disposizione in questione sarebbe applicabile anche perché non prevede espressamente il requisito della residenza italiana dei soggetti interessati.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 43 del 4 aprile 2017, ha dato risposta al quesito posto dalla società istante.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, riconosciuto che nel caso in questione non può trovare applicazione l’articolo 178 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in quanto tale disposizione prevede che la società conferitaria e la società scambiata siano residenti in due Stati diversi. 

Quanto alla disposizione richiamata dall’istante (articolo 177, secondo comma, del TUIR), il regime in essa previsto (cosiddetto “a realizzo controllato”) produce i suoi effetti in virtù del comportamento contabile adottato dalla società conferitaria. In particolare, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione, ed il conseguente incremento di patrimonio netto della società conferitaria, risulti pari all’ultimo valore fiscale della partecipazione conferita.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione, la società conferitaria e la società scambiata devono, però, essere società di capitali residenti. Valgono, infatti, le regole applicabili al primo comma dell’articolo 177 del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, infatti, l’articolo 177 del TUIR disciplina l’operazione di scambio di partecipazioni come operazione nel suo complesso, sia che sia realizzata attraverso la permuta (primo comma), sia che, come in questo caso, sia realizzata attraverso il conferimento di partecipazioni (secondo comma). Valgono, pertanto, in entrambi i casi le stesse condizioni soggettive.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, quindi, che al caso sottoposto alla sua attenzione non sono applicabili né l’articolo 177, né l’articolo 178 del TUIR. Saranno applicabili, invece, le regole impositive ordinarie (articolo 9 del TUIR).

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