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28 Aprile 2017

Risultati contabili dei 730 da comunicare ai sostituti d’imposta per i conguagli: tutti i chiarimenti

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata ampiamente della comunicazione relativa alla ricezione per via telematica da parte dei sostituti d’imposta dei risultati contabili dei 730 dei propri dipendenti.

Si ricorda che i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate la sede telematica presso la quale intendono ricevere i risultati contabili suddetti al fine di provvedere ai necessari conguagli. Per effettuare tale comunicazione, sono previsti il quadro CT, all’interno della Certificazione Unica, che deve essere utilizzato esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la prima volta, ed il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO) da utilizzare per comunicare variazioni dei dati precedentemente forniti o per effettuare la comunicazione per la prima volta.

Con la Risoluzione n. 51 del 24 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di indicazioni riguardo al quadro CT ed al modello CSO.

Il primo quadro è riservato ai sostituti d’imposta che non hanno effettuato, dal 2011, la comunicazione della sede telematica attraverso l’apposito modello e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.

Qualora vengano effettuati più invii, vengono presi in considerazione, ai fini della messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate dei risultati contabili dei dipendenti, la sede telematica e gli altri dati indicati nel quadro CT contenuto nell’ultimo invio effettuato.

Inoltre, dal 15 marzo 2017, non è più possibile inserire il quadro CT nella Certificazione Unica. Quindi, viene preso in considerazione l’ultimo invio effettuato entro il 14 marzo 2017.

Il modello CSO è stato approvato con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2013. Questo modello è riservato a coloro che, dal 2011, non hanno trasmesso tale modello e che non hanno, altresì, trasmesso il quadro CT. Deve essere inviato dai sostituti d’imposta tramite i servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Il modello in questione, inoltre, deve essere utilizzato da coloro che intendono variare i dati già comunicati in precedenza con il modello CSO o con il quadro CT della Certificazione Unica.

Nel modello di comunicazione dovrà essere indicato il numero di protocollo relativo al modello 770 Semplificato che è stato presentato dal sostituto d’imposta nell’anno precedente a quello di invio della comunicazione. Inoltre, qualora si presenti il modello per variare dati comunicati in precedenza, dovrà anche essere indicato il numero di protocollo che è stato attribuito all’ultima comunicazione trasmessa dal sostituto d’imposta che si intende variare oppure, qualora si intendano modificare dei dati trasmessi con il quadro CT della Certificazione Unica, si dovrà indicare il numero di protocollo telematico dell’ultimo file contenente il quadro CT che è stato validamente presentato.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i numeri di protocollo suddetti possono essere ritrovati, oltre che nelle ricevute di trasmissione, anche nel “Cassetto fiscale” del sostituto d’imposta. Inoltre, possono essere richiesti in un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Il modello CSO può essere trasmesso dal 23 marzo 2017. Quanto al termine per la trasmissione, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017 è stata disposta la soppressione della scadenza del 31 marzo. Quindi, le comunicazioni inviate oltre tale data producono regolarmente effetti, anche con riferimento ai conguagli da effettuarsi nel 2017.

Quanto agli effetti della comunicazione CSO, nel caso in cui venga trasmessa per la prima volta, gli effetti si produrranno successivamente alla data di messa a disposizione della ricevuta di accoglimento della comunicazione stessa, con riferimento ai risultati contabili per i quali non sia stata già fornita al soggetto che ha prestato l’assistenza la ricevuta riguardo alla mancata messa a disposizione dei risultati contabili. Nel caso di comunicazione di variazione, gli effetti si produrranno successivamente alla messa a disposizione della ricevuta di accoglimento della comunicazione, con riferimento ai risultati contabili che non sono stati ancora messi a disposizione. Altrimenti, il sostituto d’imposta può comunque richiedere, con un’apposita istanza, che i risultati contabili già messi a disposizione vengano nuovamente trasmessi presso la nuova sede telematica indicata.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, ricordato che, da quest’anno, il modello 730-4 è accettato indipendentemente dalla circostanza che il sostituto d’imposta abbia comunicato la sede telematica presso la quale ricevere i risultati contabili dei propri dipendenti. Entro 15 giorni dalla ricezione del modello 730-4, l’Agenzia delle Entrate fornisce al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale l’attestazione della disponibilità dei dati al sostituto d’imposta. Se nei quindici giorni non è possibile mettere a disposizione i risultati contabili al sostituto d’imposta (ad esempio, perché non vi è stata alcuna comunicazione della sede telematica) e, successivamente, vengono meno le cause che hanno reso impossibile la messa a disposizione (ad esempio, perché arriva una comunicazione della sede telematica) l’attestazione della disponibilità può essere fornita al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale fino al 31 luglio. Dal 31 luglio, è, poi, rilasciata a tale soggetto una ricevuta di riepilogo contenente i dati già attestati e, eventualmente, i dati che non è stato possibile mettere a disposizione del sostituto d’imposta.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che soltanto i risultati contabili in relazione ai quali l’Agenzia medesima ha comunicato, con la ricevuta di riepilogo suddetta, l’impossibilità di metterli a disposizione al sostituto d’imposta, potranno essere inviati al sostituto da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale con i canali tradizionali, come posta elettronica o fax.

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