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Novità Irpef - Ires
25 Febbraio 2022
3 Minuti di lettura

Riforma della tassazione Irpef: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Ecco i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla riforma della tassazione Irpef prevista dalla Legge di Bilancio per il 2022. Arrivano con la Circolare n. 4 del 18 febbraio 2022.

Il primo capitolo della Circolare è interamente dedicato alle novità in materia di tassazione dei redditi delle persone fisiche. In primo luogo, è ricordato che, con la Legge di Bilancio per il 2022, sono stati rimodulati sia le aliquote Irpef, sia gli scaglioni di reddito per il calcolo dell’Irpef e sono state, altresì, modificate le detrazioni spettanti per tipologia di reddito. Chiarimenti sono forniti riguardo a tutti questi aspetti.

Inoltre, sono state richiamate le modifiche introdotte alla disciplina del trattamento integrativo. In particolare, è stata ridotta da 28.000 Euro a 15.000 Euro la soglia di reddito sopra alla quale il trattamento integrativo di regola non spetta, ma il trattamento è stato comunque riconosciuto, a determinate condizioni, in caso di redditi superiori a 15.000 Euro, ma non a 28.000 Euro. Alcuni chiarimenti sono stati forniti anche in questo ambito.

Uno specifico paragrafo della Circolare è destinato alle modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia derivanti dall’introduzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico. In particolare, dal 1° marzo 2022 (data di entrata in vigore dell’assegno unico e universale), cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per i figli a carico minori di 21 anni, comprese le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità, ed è abrogata la detrazione per famiglie numerose.

Il secondo capitolo della Circolare riguarda il differimento dei termini relativi alle addizionali regionali e comunali all’Irpef.

Il terzo capitolo della Circolare, infine, riguarda l’esclusione dall’Irap. In base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio per il 2022, infatti, l’Irap non sarà più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni. Tali soggetti, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2022, non sono tenuti a rispettare gli obblighi documentali e contabili funzionali alla determinazione ed all’assolvimento dell’Irap, né gli obblighi di versamento dell’acconto e del saldo dell’Irap e l’obbligo di presentazione della dichiarazione Irap. Invece, permangono tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi, di versamento dell’imposta in acconto ed a saldo, relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 1° gennaio 2022.

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