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Novità Irpef - Ires
4 Gennaio 2019

Legge di Bilancio per il 2019: più possibilità di accedere al regime forfetario

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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 la Legge di Bilancio per il 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) che è entrata in vigore il primo giorno del nuovo anno. Nella Legge di Bilancio sono numerose le disposizioni in ambito fiscale.

Un’importante novità riguarda l’applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 9, Legge n. 145/2018).

Ricordiamo che il regime forfetario, introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015, consiste nella determinazione forfetaria del reddito e nel suo assoggettamento ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle relative addizionali regionale e comunale e dell’Irap della misura del 15 %.

In base a quanto previsto dalle nuove norme, potranno beneficiare del regime in questione i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi o abbiano percepito compensi non superiori a 65.000 Euro. E’ stata, pertanto, introdotta una nuova soglia più elevata valida per tutti i contribuenti. In precedenza, ricordiamo che erano previste diverse soglie, tra i 25.000 ed i 50.000 Euro, a seconda dell’attività esercitata.

Inoltre, sono stati eliminati gli altri due requisiti di accesso al regime forfetario. Si tratta del requisito delle spese per lavoro accessorio e per lavoratori dipendenti e collaboratori che non dovevano essere di importo superiore a 5.000 Euro e del requisito del costo complessivo dei beni strumentali che non doveva superare i 20.000 Euro alla chiusura dell’esercizio.

Riguardo alle cause di esclusione dal regime forfetario, è stata eliminata quella che non permetteva di accedere al regime a coloro che, nell’anno precedente, avevano percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati eccedenti i 30.000 Euro. Inoltre, per quanto riguarda la causa di esclusione rappresentata dalla partecipazione contemporanea a società di persone o associazioni o imprese familiari, essa è stata rafforzata, dal momento che l’esclusione è estesa anche all’ipotesi in cui gli esercenti l’attività d’impresa, arti o professioni che intendano beneficiare del regime forfetario controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. E’ stata, poi, aggiunta come causa di esclusione l’ipotesi nella quale l’attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente siano riconducibili a tali datori di lavoro. Ciò in modo tale da evitare la trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che possano beneficiare del regime in questione.

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