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Novità Irpef - Ires
13 Novembre 2015

Irap: il libero professionista non soggetto al controllo di terzi non deve necessariamente versarla

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 22468 del 4 novembre 2015, ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’Irap versata in favore di un ingegnere che esercitava la libera professione in assenza di un’autonoma organizzazione.

I Giudici di secondo grado, nel confermare la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale, avevano affermato che il requisito dell’attività autonomamente organizzata, richiesto per l’applicazione dell’Irap, ricorre per il libero professionista qualora questi sia capace di porre in essere scelte autonome di organizzazione e di lavoro rispetto al mondo esterno.

Il contribuente evidenziava di aver svolto la propria attività senza dipendenti e senza beni strumentali consistenti e, a tale proposito, faceva riferimento al registro dei beni ammortizzabili ed al quadro RE della dichiarazione dei redditi. Secondo il libero professionista, erroneamente la CTR aveva fatto derivare l’esistenza di un’autonoma organizzazione, rilevante ai fini Irap, dalla sola circostanza che l’attività era svolta senza il controllo ed il coordinamento di terzi.

La Corte di Cassazione ha dato ragione al contribuente. La Cassazione ha ricordato che l’Irap richiede una capacità produttiva “impersonale ad aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista, determinata dalla sua cultura e dalla sua preparazione professionale. L’imposta in questione colpisce quella parte aggiuntiva di profitto derivante da una struttura organizzativa esterna, ossia da un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, possono creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista.

Tali fattori aggiuntivi possono consistere, ad esempio:

  • nel lavoro di collaboratori e dipendenti;
  • nel numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici;
  • nelle prestazioni di terzi;
  • nelle forme di finanziamento diretto ed indiretto.

La Corte di Cassazione, con riferimento al caso specifico, ha ritenuto fondate le contestazioni sollevate dal contribuente ed ha riconosciuto che la CTR non aveva correttamente applicato i principi in materia ed aveva apoditticamente affermato che l’attività dell’ingegnere era esercitata con un’autonoma struttura organizzativa.

La Cassazione ha, pertanto, annullato la pronuncia di secondo grado ed ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione per un nuovo esame della questione.

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