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23 Ottobre 2015

Dichiarazione precompilata e nuove responsabilità di Caf e professionisti: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Nella Circolare n. 34 del 22 ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle regole applicabili ai Caf ed ai professionisti con riferimento alla dichiarazione dei redditi precompilata. I chiarimenti sono stati forniti a seguito di quesiti prospettati dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale.

Il primo quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’apposizione del visto di conformità su una dichiarazione infedele. Tale violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l’articolo 12-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, in base al quale non si procede ad iscrizione a ruolo per importi inferiori alle vecchie 20.000 Lire, importo che può comunque essere elevato con un regolamento.

Proprio in attuazione di tale ultima disposizione, si è previsto che non si procede ad accertamento, ad iscrizione a ruolo ed a riscossione di crediti relativi a tributi erariali, regionali e locali di ogni specie, comprensivi o costituiti soltanto da sanzioni amministrative o da interessi, qualora l’ammontare dovuto, per ciascun credito e per ogni singolo periodo d’imposta, non superi l’importo delle vecchie 32.000 Lire.

Quest’ultimo limite è stato, poi, innalzato a 30 Euro (con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questo nuovo limite di accertamento e riscossione si applica, anche con riferimento alle violazioni in materia di rilascio del visto di conformità, alle attività poste in essere dagli Uffici dell’Amministrazione finanziaria dalla data nella quale la norma che ha introdotto la novità ha acquistato efficacia, ossia dalla data del 1° luglio 2012, a prescindere dalla circostanza che tali attività si riferiscano a violazioni poste in essere in precedenti periodi d’imposta.

Il secondo quesito riguarda il pagamento dell’imposta, degli interessi e della sanzione, da parte dei Caf o dei professionisti ai quali si sono rivolti i contribuenti, in caso di apposizione del visto su una dichiarazione dei redditi precompilata infedele.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la responsabilità del Caf e dei professionisti è comunque esclusa nel caso in cui vi sia stata una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che se il Caf o il professionista presentano una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno nel quale è stata prestata l’assistenza, la responsabilità è limitata al versamento della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, in più in misura ridotta ad un ottavo se il versamento è effettuato entro la medesima data del 10 novembre.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora l’originario modello 730 sia stato presentato oltre il termine previsto dalla legge, troverà comunque applicazione la sanzione per la tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi. Se, poi, il modello 730 originario viene rettificato dal Caf o dal professionista entro il 10 novembre, oltre alla sanzione per dichiarazione infedele, dovrà comunque essere versata la sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che si può dire che vi sia stata tardiva presentazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, qualora tali dichiarazioni non siano state presentate entro il termine prorogato, ossia entro il 23 luglio 2015. E’ questa, quindi, la data a partire dalla quale si può procedere alla regolarizzazione della violazione della tardiva presentazione del modello 730.

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