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25 Novembre 2016

Credito per le imposte pagate all’estero: l’Agenzia delle Entrate esamina un caso

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Una situazione piuttosto complessa è stata sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate tramite interpello. In particolare, le questioni sollevate riguardano il riconoscimento del credito per le imposte pagate all’estero con riferimento ai dividendi distribuiti, nel corso del 2015, da una società con sede ad Hong Kong. La società istante ha il controllo indiretto della società con sede ad Hong Kong, esercitato tramite una terza società, con sede in Lussemburgo, della quale la società istante è l’unico socio.

La società con sede in Lussemburgo è una holding che si occupa esclusivamente di acquisire e gestire partecipazioni. Tale società rientra nell’ambito di applicazione della disciplina delle CFC. Pertanto, il reddito prodotto da essa è imputato per trasparenza alla società istante ed è assoggettato a tassazione separata. L’istante ha comunque specificato che, dal 31 dicembre 2015, la società lussemburghese ha trasferito la propria sede in Italia, acquisendo la natura di società per azioni ed è, quindi, assoggettata a tassazione come società residente a tutti gli effetti.

Anche la società con sede ad Hong Kong rientra nell’ambito di applicazione della disciplina delle CFC, essendo Hong Kong uno Stato a fiscalità privilegiata. Tuttavia, la società istante ha precisato di non aver effettuato la tassazione per trasparenza dei redditi di tale società, secondo le regole applicabili alle CFC, avendo presentato interpello riguardo alla sussistenza di una circostanza esimente ed avendo ottenuto parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate.

Nel corso del 2015, la società di Hong Kong ha deliberato una distribuzione dei dividendi, interamente pagata a novembre del 2015 alla società lussemburghese. Tali dividendi concorreranno alla formazione del reddito della società lussemburghese che sarà assoggettato a tassazione separata in Italia in capo alla società istante, secondo la disciplina delle CFC.

Il primo quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per la società istante di beneficiare del credito previsto per le imposte pagate all’estero, con riferimento ai dividendi suddetti. La società istante ha chiesto anche di conoscere le corrette modalità di determinazione di tale credito, qualora le possa essere riconosciuto.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ai quesiti che le sono stati posti nella Risoluzione n. 108 del 24 novembre 2016.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il credito in questione è stato introdotto dal Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015 (cosiddetto “Decreto internazionalizzazione”). Tale nuova disciplina consente al socio residente in Italia di scomputare dalle imposte dovute nel nostro Paese sugli utili provenienti da una società controllata residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata le imposte estere da quest’ultima assolte, qualora la medesima abbia ottenuto la disapplicazione della disciplina CFC.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che, nel caso specifico, considerando la data di distribuzione dei dividendi, gli utili distribuiti dalla società di Hong Kong devono considerarsi provenienti da un Paese a fiscalità privilegiata. Tali dividendi devono, pertanto, concorrere integralmente alla formazione del reddito della società lussemburghese imponibile in Italia.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto, altresì, che alla società lussemburghese, così come al soggetto controllante residente, debba essere riconosciuto il credito per le imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione.

In particolare, il credito spetterà fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana, corrispondente al rapporto tra i redditi esteri e il reddito complessivo, al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta ammessi in detrazione.

Il socio residente potrà scomputare l’importo del credito, così determinato, esclusivamente dalle imposte dovute sul reddito della CFC, risultante dal quadro RM della dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, rilevato che i modelli di dichiarazione non prevedono, negli appositi quadri riguardanti i redditi dei soggetti esteri localizzati in regimi fiscali privilegiati (FC/RM), una sezione specifica relativa al credito introdotto dal “Decreto internazionalizzazione”. Pertanto, i dati rilevanti ai fini del calcolo di tale credito devono essere riportati in un prospetto specificamente redatto e conservato a cura del contribuente, mentre l’importo dello stesso credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi unitamente alle imposte pagate all’estero dalla CFC (FC 39/col. 5 dei righi da RM1 a RM4).

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