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3 Novembre 2017

Convivenze di fatto ed impresa familiare: i corretti criteri di imputazione del reddito

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L’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire chiarimenti rispetto ad una situazione di particolare attualità posta alla sua attenzione tramite interpello.

In particolare, il contribuente che ha presentato l’interpello ha rappresentato all’Amministrazione finanziaria di aver sottoscritto una scrittura privata autenticata con la quale ha modificato la propria impresa familiare, facendo cessare la prestazione d’opera resa dalla madre e inserendo nella stessa la propria convivente. Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di conferire, a partire dall’anno d’imposta 2017, una parte degli utili della propria impresa alla convivente di fatto ed il corretto trattamento fiscale che dovrà applicarsi a tali utili.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 134 del 26 ottobre 2017, ha dapprima ricordato che, con la Legge n. 76 del 20 maggio 2016 (la cosiddetta “Legge Cirinnà”), è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso ed è stato disciplinato il regime delle convivenze di fatto. Riguardo specificamente all’impresa familiare, con la “Legge Cirinnà”, è stata estesa alle unioni civili la disciplina dell’impresa familiare prevista dal nostro codice civile ed è stata introdotta nel codice civile una nuova disposizione (l’articolo 230-ter) con la quale sono state regolamentate le prestazioni di lavoro rese dal convivente di fatto.

Quest’ultima disposizione prevede che al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente è riconosciuto il diritto di partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, oltre che agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi vi sia un rapporto di società o di lavoro subordinato.

L’intento del legislatore è stato, pertanto, quello di distinguere la disciplina applicabile al convivente di fatto rispetto alla disciplina dell’impresa familiare applicabile al familiare (compreso il coniuge) o a colui che è legato all’imprenditore da un’unione civile. A caratterizzare la disciplina prevista dalla nuova disposizione del codice civile vi è l’esistenza di un rapporto di convivenza, lo svolgimento stabile di prestazione di lavoro, l’esistenza di un’impresa alla quale è connessa la prestazione lavorativa. La disciplina applicabile ai conviventi, inoltre, è una disciplina residuale, applicabile soltanto qualora tra i conviventi di fatto non sussista un diverso rapporto (di società o di lavoro subordinato).

Quanto al regime tributario dell’impresa familiare, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che esso è regolato dall’articolo 5, comma 4, del TUIR. I redditi delle imprese familiari sono imputati, limitatamente al 49 % dell’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. La disposizione del TUIR richiama soltanto la disciplina civilistica dell’impresa familiare e non anche la nuova disciplina applicabile in caso di conviventi di fatto che partecipano all’impresa.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, comunque, si deve ritenere che il riferimento alla “partecipazione agli utili dell’impresa familiare”, presente nella nuova disciplina destinata ai conviventi di fatto, consente di applicare anche ai rapporti tra conviventi i principi generali secondo i quali l’impresa familiare viene regolata fiscalmente dall’articolo 5 del TUIR.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che il reddito spettante alla convivente di fatto, derivante dalla partecipazione agli utili dell’impresa del convivente, sia imputabile a lei in proporzione alla propria quota di partecipazione.

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