Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2016, è stato disposto che, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 730 presentate nel 2014, per i redditi del 2013, dalle persone fisiche che si sono avvalse dell’assistenza dei Caf e dei professionisti abilitati, sottoposte ai controlli formali ex articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, le richieste di chiarimenti e di documenti verranno trasmesse prima, per via telematica, ai Caf ed ai professionisti che le hanno presentate (ed hanno apposto i visti di conformità sulle dichiarazioni).
I Caf ed i professionisti abilitati, a loro volta, dovranno trasmettere, entro trenta giorni, all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, tramite il canale CIVIS, i documenti ed i chiarimenti richiesti.
Le disposizioni in questione riguardano, in particolare, gli elementi soggettivi che sono stati oggetto del visto di conformità. Per il controllo degli elementi non soggetti al visto di conformità, le richieste di chiarimenti e di documenti sono effettuate secondo le medesime regole previste per le dichiarazioni senza visto di conformità e, quindi, con invio diretto delle richieste ai contribuenti interessati.
Le regole in questione riguardano l’assistenza fiscale prestata fino al 31 dicembre 2014. Per i periodi successivi vigono le nuove regole introdotte con il Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.