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26 Ottobre 2018

Compensi accessori: l’ufficio che li eroga deve trasmettere la CU all’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 42 del 23 ottobre 2018, ha fornito chiarimenti riguardo all’obbligo di trasmissione della Certificazione Unica.

La questione specifica riguarda dei compensi accessori dovuti al personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni e liquidati direttamente dall’ufficio istante. Questo ufficio ha provveduto a comunicare alle Pubbliche Amministrazioni gli importi liquidati al personale dipendente ai fini degli adempimenti di natura fiscale e previdenziale. Per i dati del 2017, le Pubbliche Amministrazioni medesime hanno provveduto ad inserirli nella Certificazione Unica del 2018 del proprio personale. Per quanto riguarda i compensi liquidati nel 2018, secondo la P.A., dovrebbe essere l’ufficio istante a procedere alla compilazione di apposite Certificazioni Uniche da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia ha, dapprima, richiamato l’articolo 51 del TUIR secondo il quale costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Vi rientrano, quindi, anche i compensi di natura accessoria corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro.

La tassazione di tali redditi avviene mediante l’applicazione di una ritenuta alla fonte da parte del datore di lavoro sulla parte imponibile delle somme e dei valori che costituiscono il reddito, all’atto della corresponsione.

Una distinzione rilevante sia per le modalità di tassazione, sia ai fini della disciplina delle operazioni di conguaglio, è quella tra i compensi e le retribuzioni a carattere fisso e continuativo e le altre somme e valori a carattere accessorio. Sono da ricomprendere tra i compensi e le retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo le somme ed i valori corrisposti per mensilità aggiuntive, missioni, lavoro straordinario e con riferimento ad ogni altra ipotesi che comporti corresponsione eventuale ed eccezionale nel periodo di paga.

Qualora, come nel caso specifico, in un unico rapporto di lavoro, vi siano due diversi soggetti che erogano, rispettivamente, l’uno il trattamento principale e l’altro il trattamento accessorio, l’ufficio che eroga il trattamento principale dovrà effettuare entro il 28 febbraio il conguaglio, mentre gli altri soggetti che corrispondono compensi e retribuzioni senza carattere fisso e continuativo dovranno comunicare all’ufficio principale, entro la fine dell’anno e comunque non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo, l’ammontare delle somme corrisposte, così che il sostituto d’imposta principale possa essere messo nelle condizioni di effettuare il conguaglio tenendo conto degli emolumenti accessori e di rilasciare al contribuente la Certificazione Unica comprensiva di tutti gli emolumenti.

Quindi, l’ufficio istante deve, sulle somme senza carattere fisso e continuativo, operare la ritenuta e trasmettere al sostituto d’imposta principale, entro il 12 gennaio dell’anno successivo, i dati relativi ai compensi accessori corrisposti ai dipendenti.

Riguardo all’obbligo di trasmissione della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate, si tratta di un obbligo generalizzato che riguarda tutti i compensi soggetti a ritenuta alla fonte. Il termine per la trasmissione è il 7 marzo dell’anno successivo a quello nel quale le somme ed i valori sono corrisposti, per i redditi che rientrano nella dichiarazione precompilata, mentre, per i redditi esenti o per i quali non è previsto l’inserimento nella dichiarazione precompilata, il termine per la trasmissione telematica coincide con il termine di presentazione del Modello 770 dei sostituti d’imposta.

Il sostituto d’imposta che eroga compensi privi di carattere fisso e continuativo, pur non dovendo rilasciare una Certificazione Unica al percipiente, deve procedere all’invio di una Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate, riportando tutti i dati relativi alle somme erogate. Deve, inoltre, barrare il punto 613, così da certificare che le informazioni in questione sono state inviate anche al sostituto principale che ne ha tenuto conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Quindi, la comunicazione dei dati al sostituto d’imposta principale, non esonera l’ufficio istante dall’obbligo di trasmissione della Certificazione Unica in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

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