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Novità Irpef - Ires
22 Febbraio 2019

Assegni connessi a pensione privilegiata ordinaria: vale l’esenzione Irpef

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 63 del 19 febbraio 2019, ha fornito alcuni chiarimenti riguardo al trattamento ai fini Irpef di una pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata ad un militare in congedo affetto da infermità contratta per causa di servizio.

In particolare, la Ragioneria Provinciale dello Stato che dovrà liquidare mensilmente tale pensione ha richiesto se gli assegni connessi ad una pensione di questo tipo, come l’assegno di superinvalidità, l’indennità di accompagnamento e l’indennità mensile per le cure fisioterapiche, siano esenti o meno da Irpef.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la disciplina del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 secondo la quale le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie e le pensioni connesse alle decorazioni dell’ordine militare d’Italia sono esenti dall’Irpef.

Le pensioni privilegiate ordinarie civili e militari non sono ricomprese nell’ambito di applicazione dell’esenzione e risultano, quindi, imponibili ai fini Irpef. Il regime di esenzione Irpef riguarda, però, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie.

Gli assegni di superinvalidità, di assistenza ed accompagnamento e di cumulo di infermità hanno una loro autonomia rispetto al trattamento principale, così che tali erogazioni possono essere qualificate come assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che l’Inpdap (ora Inps) aveva in passato ricompreso tra gli assegni accessori esenti da Irpef:

  • l’assegno di superinvalidità;
  • l’indennità di assistenza e di accompagnamento e le relative integrazioni;
  • l’indennità di assistenza e di accompagnamento aggiuntivo;
  • l’assegno integrativo;
  • l’aumento d’integrazione per i familiari a carico;
  • l’assegno di incollocabilità.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, quindi, che l’assegno di superinvalidità, l’indennità di accompagnamento e l’indennità mensile per particolari cure fisioterapiche sono da considerarsi come assegni connessi a pensioni privilegiate ordinarie e sono esenti da Irpef.

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