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4 Settembre 2026

Decreto fiscale “Omnibus” 2026: tutte le principali novità per fisco, imprese e contribuenti

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Il nuovo decreto fiscale “Omnibus” introduce un ampio pacchetto di disposizioni che intervengono su numerosi ambiti della fiscalità italiana. Il provvedimento, composto da 37 articoli, modifica regole relative a familiari a carico, fringe benefit, redditi di lavoro autonomo e agricolo, imprese, Iva, accertamento, fiscalità internazionale, concordato preventivo biennale e trasmissione dei corrispettivi.

Il decreto era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, trasmesso al Senato il 21 luglio e approvato definitivamente il 4 agosto 2026. Le disposizioni sono entrate in vigore il 12 agosto 2026.

Familiari a carico: cambiano i riferimenti fiscali

L’articolo 1 interviene sulla disciplina dei familiari a carico, modificando il richiamo alle persone individuate dall’articolo 12 del Tuir.

Tra i soggetti considerati rientrano il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli e alcune delle altre persone indicate dall’articolo 433 del Codice civile, come genitori, nonni, fratelli, sorelle, generi, nuore e suoceri.

Per alcune di queste categorie viene eliminato il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari. Rimangono invece specifici requisiti quando il riferimento riguarda direttamente i familiari fiscalmente a carico.

La modifica si applica dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025 e punta a garantire la fruizione delle agevolazioni nei casi riconducibili alla disciplina precedentemente vigente.

Auto aziendali e fringe benefit: nuove regole

Il decreto interviene anche sulla tassazione dei fringe benefit derivanti dall’utilizzo promiscuo di autovetture, motocicli e ciclomotori concessi ai dipendenti.

La disciplina riguarda l’articolo 51 del Tuir e il sistema di determinazione forfettaria del benefit, già interessato dalle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 e dal successivo regime transitorio previsto dal cosiddetto decreto Bollette.

L’intervento si inserisce quindi nel percorso di revisione della fiscalità delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai lavoratori.

Lavoratori autonomi: tassazione dei crediti d’imposta

Una delle novità riguarda il reddito di lavoro autonomo.

Il decreto stabilisce che i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di determinati crediti d’imposta costituiscono reddito di lavoro autonomo. La disposizione comprende anche alcuni crediti collegati agli incentivi per gli interventi disciplinati dall’articolo 121 del Dl n. 34/2020.

Per tali componenti è prevista, in linea generale, un’imposta sostitutiva del 26%, con regole specifiche per i crediti utilizzati in compensazione.

Imprese agricole: spazio anche a vertical farm e coltivazioni idroponiche

Il decreto aggiorna la disciplina del reddito agrario, adeguandola alle modifiche introdotte dalla revisione del regime impositivo dei redditi.

Vengono ampliate le attività che possono produrre reddito agrario, includendo determinate attività di produzione vegetale effettuate all’interno di immobili censiti al catasto dei fabbricati.

La novità assume particolare rilevanza per le forme di agricoltura tecnologica, come vertical farm e coltivazioni idroponiche, purché siano rispettati i limiti e le condizioni previsti dalla normativa.

Imprese: rafforzato il collegamento tra bilancio e fisco

L’articolo 5 interviene sulla cosiddetta derivazione rafforzata, con l’obiettivo di rendere più stretto il collegamento tra valori civilistici e determinazione del reddito fiscale.

Le modifiche riguardano diversi ambiti, tra cui:

  • titoli obbligazionari;
  • stock option e stock grant;
  • avviamento e attività immateriali;
  • contributi pubblici destinati a studi e ricerche;
  • società di partecipazione non finanziaria.

Per i titoli obbligazionari iscritti nell’attivo circolante viene superato il precedente limite fiscale alla deducibilità delle svalutazioni, mentre per quelli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie assumono rilevanza fiscale le minusvalenze effettivamente realizzate.

Stock option e stock grant

Una specifica disciplina riguarda gli oneri relativi a stock option, stock grant e strumenti finanziari analoghi.

La deduzione dei componenti negativi viene collegata al momento della consegna degli strumenti finanziari o dell’estinzione della passività, considerando le opzioni effettivamente esercitate.

Per i soggetti IAS/IFRS adopter vengono inoltre riviste le regole relative alla deduzione di avviamento, marchi e altre attività immateriali a vita utile indefinita.

Riallineamento dei valori contabili e fiscali

Il decreto introduce una misura straordinaria e una tantum per consentire il riallineamento delle divergenze ancora esistenti tra valori contabili e fiscali ai fini Ires e Irap.

Il meccanismo riguarda le differenze derivanti da precedenti discipline contabili e fiscali e opera secondo il criterio del saldo globale, considerando quindi complessivamente le divergenze positive e negative.

Gli effetti decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. L’opzione deve essere esercitata nella relativa dichiarazione dei redditi e l’imposta deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il saldo.

Perdite fiscali, fusioni e conferimenti

Il decreto interviene anche sulle regole relative al riporto delle perdite fiscali.

Una norma di interpretazione autentica chiarisce il concetto di trasferimento delle partecipazioni che può determinare le limitazioni al riporto delle perdite. La fattispecie comprende anche il trasferimento delle partecipazioni di una società che controlla il soggetto che dispone delle perdite.

Sono inoltre previste modifiche di coordinamento in materia di fusioni societarie e vengono precisate le regole fiscali applicabili ai cosiddetti conferimenti minusvalenti, cioè ai conferimenti di partecipazioni nei quali il valore attribuito risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto.

Global minimum tax: aggiornamento delle regole

Sul fronte della fiscalità internazionale, il decreto interviene sulla disciplina della Global minimum tax prevista dal Dlgs n. 209/2023.

La normativa mira ad assicurare ai grandi gruppi multinazionali e nazionali una tassazione effettiva minima del 15% sui redditi prodotti nei diversi Paesi in cui operano, riducendo l’incentivo allo spostamento degli utili verso giurisdizioni caratterizzate da una fiscalità particolarmente bassa.

Il decreto recepisce inoltre alcuni nuovi regimi semplificati elaborati nell’ambito Ocse/G20 e introduce ulteriori modifiche tecniche alla disciplina dell’imposta minima nazionale e dell’imposta minima suppletiva.

Iva: più tempo per detrazione e registrazione delle fatture

Una delle novità di maggiore interesse riguarda i termini Iva.

Il diritto alla detrazione dell’imposta potrà essere esercitato entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto, superando quindi il precedente termine collegato alla dichiarazione annuale relativa all’anno di riferimento.

Viene contestualmente ampliato anche il termine per la registrazione delle fatture passive, che potranno essere annotate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale riferita al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.

Accertamento: successioni, donazioni e adempimento collaborativo

Il decreto interviene in maniera articolata anche sulla disciplina dell’accertamento, interessando diversi comparti della fiscalità.

Tra le materie coinvolte figurano:

  • imposta sulle successioni e donazioni;
  • imposte ipotecarie e catastali;
  • adempimento collaborativo;
  • visto di conformità;
  • stabili organizzazioni;
  • pubblicità immobiliare;
  • regime forfettario;
  • accertamento dei componenti a efficacia pluriennale.

Per l’adempimento collaborativo viene, tra l’altro, prorogato dal 30 settembre al 31 dicembre 2026 il termine per la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ai fini dell’ammissione al regime per determinati periodi.

Stabili organizzazioni

Per le stabili organizzazioni viene introdotto, a partire dai periodi d’imposta 2026 e successivi, un obbligo di data certa del rendiconto economico e patrimoniale, da assicurare mediante marcatura temporale o strumenti equivalenti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I dati dovranno inoltre essere riportati in uno specifico prospetto della dichiarazione.

Redditi finanziari: aumentano alcune imposte

Il decreto modifica anche la tassazione di alcune tipologie di redditi finanziari.

La ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei passa dall’11% al 20%.

Per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate detenute in società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, l’imposta sostitutiva viene invece portata dal 21% al 36%, senza possibilità di pagamento rateale.

Concordato preventivo biennale: modifiche e ravvedimento speciale

Ampio spazio è dedicato al concordato preventivo biennale (Cpb).

Il decreto interviene sulle cause di esclusione e decadenza, oltre che sui benefici collegati al rinnovo del concordato.

Particolarmente rilevante è l’introduzione di un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2020-2023, destinato ai contribuenti che hanno applicato gli Isa e che rinnovano l’adesione al concordato per il biennio 2026-2027.

Il meccanismo prevede un’imposta sostitutiva su imposte sui redditi, relative addizionali e Irap. Il sistema tiene conto anche del punteggio Isa, con condizioni più favorevoli per i contribuenti che presentano livelli di affidabilità più elevati.

Per gli anni 2020 e 2021, inoltre, sono previste specifiche riduzioni in considerazione degli effetti della pandemia.

L’imposta sostitutiva dovrà essere versata tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, con possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 10 rate mensili.

Terzo Settore: nuove regole per l’Irap

Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, beneficiano di una semplificazione nella determinazione dell’Irap.

La qualificazione fiscale dell’attività svolta viene determinata, per ciascun periodo d’imposta, sulla base delle disposizioni del Tuir.

La nuova disciplina si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Dogane e accise

Gli articoli 31 e 32 riguardano il settore delle dogane e delle accise.

Tra le novità viene disciplinato l’utilizzo dei file delle fatture elettroniche nell’ambito delle attività di analisi del rischio e dei controlli doganali, mentre ulteriori disposizioni modificano la normativa relativa alle accise.

Corrispettivi telematici: tolleranza del 5%

Una delle disposizioni più operative riguarda la trasmissione dei corrispettivi giornalieri.

Il decreto introduce una soglia di tolleranza: le sanzioni non si applicano quando la differenza tra il numero delle operazioni regolate tramite pagamento elettronico e quelle registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei corrispettivi non supera il 5%.

La regola riguarda sia le violazioni relative all’omessa, tardiva o inesatta trasmissione dei dati, sia la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività.

Un decreto con effetti trasversali sul sistema fiscale

Il decreto fiscale “Omnibus” interviene quindi su un numero particolarmente ampio di materie, con modifiche che interessano persone fisiche, lavoratori autonomi, imprese, enti del Terzo settore e grandi gruppi multinazionali.

Tra gli interventi più rilevanti spiccano l’ampliamento dei termini Iva, le nuove regole per il concordato preventivo biennale e il ravvedimento speciale, gli aggiornamenti sulla Global minimum tax, il riallineamento contabile e fiscale, le modifiche al riporto delle perdite e la nuova soglia di tolleranza del 5% per i corrispettivi telematici.

Il provvedimento è entrato in vigore il 12 agosto 2026, rendendo operative le disposizioni secondo le decorrenze specificamente previste per ciascuna misura.

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