NULL
Novità Irpef - Ires
2 Giugno 2008

Irrilevanza dell’avviamento negativo ai fini del bonus aggregazioni: Risoluzione delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 22 magio 2008, n. 213, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione del c.d “bonus aggregazioni” di cui all’art. 1, comma 242 a 249, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

L’amministrazione finanziaria, oltre ad aver ricordato i requisiti oggettivi e soggettivi che le imprese partecipanti alle operazioni di aggregazione devono soddisfare per beneficiare dell’incentivo fiscale in esame, ha precisato che i minori valori imputati a titolo di avviamento negativo non rilevano ai fini del riconoscimento del bonus.

Pertanto, solo i maggiori valori iscritti a fronte di avviamento positivo e immobilizzazioni, possono essere fatti valere, previo pagamento dell’imposta sostitutiva.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
6 Novembre 2025
Rimborsi chilometrici agli autonomi: se non documentati diventano reddito

...

6 Novembre 2025
Lavoro straordinario degli infermieri: chiarimenti sull’imposta agevolata del 5%

...

6 Novembre 2025
Donazione della nuda proprietà delle quote ai figli: quando è possibile l’esenzione dall’imposta

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto