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20 Aprile 2018

Stoccaggio di prodotti energetici: ecco le modalità di attuazione delle nuove norme

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E’ stato firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, il 12 aprile 2018, un Decreto recante le modalità di attuazione delle disposizioni della Legge di Bilancio per il 2018 in materia di autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi.

In particolare, con tale Decreto Ministeriale, sono state individuate le modalità con le quali i soggetti che intendono stoccare i propri prodotti energetici, sottoposti ad accisa, presso i depositi ausiliari dei quali non risultino esercenti, sono identificati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

All’articolo 2 del Decreto, è delineato il contenuto dell’istanza che i soggetti interessati devono presentare prima dell’inizio dello stoccaggio dei propri prodotti energetici presso il deposito ausiliario. Le informazioni che devono essere contenute nell’istanza telematica sono:

  • la denominazione dell’impresa, la sede, la partita Iva, le generalità del titolare o del rappresentante legale e, nel caso di persone giuridiche e di società, anche l’elenco dei soci;
  • l’indirizzo presso il quale si intende ricevere ogni comunicazione o la propria casella di posta elettronica certificata, qualora posseduta;
  • la tipologia di prodotti energetici che si intendono stoccare, identificati dai rispettivi codici;
  • gli estremi della licenza fiscale, qualora posseduta;
  • gli estremi dell’autorizzazione ad operare in qualità di destinatario registrato, qualora posseduta;
  • gli estremi del pagamento del diritto annuale dovuto per il rilascio dell’autorizzazione.

All’istanza deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione con la quale il soggetto titolare dell’impresa o il rappresentante legale della società istante attesta che non sussistano le condizioni previste dalla normativa in materia per il diniego del rilascio dell’autorizzazione.

L’istanza deve essere sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal rappresentante legale della società e deve essere presentata:

  • in caso di soggetti stabiliti nel territorio dello Stato italiano, all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente sulla sede legale;
  • in caso di soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea, a qualunque Ufficio delle Dogane ubicato in un capoluogo di Regione;
  • in caso di soggetti non stabiliti in uno Stato dell’Unione Europea, l’istanza, sottoscritta dal rappresentante fiscale designato, deve essere presentata all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente sul domicilio fiscale del rappresentante.

Il terzo articolo del Decreto Ministeriale è dedicato alle attività di riscontro delle istanze. Una volta ricevute le istanze telematiche con la relativa documentazione, infatti, l’Ufficio delle Dogane deve verificare la completezza delle informazioni che costituiscono il contenuto delle istanze medesime e, qualora riscontri la mancanza di uno o più elementi, invita l’interessato ad integrare l’istanza con i dati mancanti.

L’Ufficio delle Dogane, una volta verificato il pagamento del diritto annuale dovuto, rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza o della eventuale relativa integrazione, l’autorizzazione che permette lo stoccaggio presso i depositi ausiliari ed attribuisce al soggetto autorizzato un codice identificativo. L’autorizzazione ha una durata di due anni dalla data di rilascio e permette lo stoccaggio, limitatamente ai depositi ausiliari per i quali il soggetto autorizzato ha ottenuto l’atto di assenso e solo successivamente all’acquisizione di tale atto di assenso.

I soggetti che hanno ricevuto l’autorizzazione devono comunicare all’Ufficio delle Dogane che ha rilasciato l’autorizzazione ogni variazione dei dati contenuti nell’istanza o nella dichiarazione allegata, entro cinque giorni dalla data nella quale si sono verificate le variazioni. Inoltre, i soggetti che intendono proseguire l’attività di stoccaggio oltre il biennio di validità dell’autorizzazione, devono presentare una nuova istanza, almeno trenta giorni prima della scadenza.

Nel quarto articolo del Decreto sono inserite le disposizioni particolari per i soggetti esercenti il deposito fiscale. I soggetti titolari nel territorio nazionale di un’autorizzazione o di una licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici che intendono operare lo stoccaggio dei propri prodotti energetici presso un deposito ausiliario del quale non siano esercenti devono effettuare un’apposita comunicazione telematica, almeno trenta giorni prima di iniziare l’attività di stoccaggio, all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente sul proprio deposito fiscale.

Nella comunicazione devono essere indicati il codice accisa del deposito ed i prodotti energetici, identificati dai rispettivi codici, che l’esercente intende stoccare presso i depositi ausiliari. Al soggetto che ha effettuato la comunicazione è attribuito, entra trenta giorni dall’acquisizione della comunicazione, un codice identificativo. Tale codice ha la validità di un anno dalla data del suo rilascio. Successivamente all’attribuzione di tale codice identificativo, l’attività di stoccaggio è permessa, limitatamente ai depositi ausiliari  per i quali il soggetto ha ottenuto l’atto di assenso e soltanto successivamente all’acquisizione del medesimo atto di assenso.

I soggetti che intendono proseguire l’attività di stoccaggio presso i depositi ausiliari oltre il termine di validità annuale devono effettuare una nuova comunicazione al medesimo Ufficio delle Dogane competente, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine.

Il quinto articolo del Decreto riguarda l’atto di assenso. L’atto di assenso è rilasciato dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato che intenda permettere, presso il proprio deposito, lo stoccaggio di prodotti energetici a soggetti che abbiano ricevuto l’autorizzazione o che siano in possesso del codice identificativo. Si ricorda che lo stoccaggio è permesso soltanto successivamente all’acquisizione, da parte dell’Ufficio delle Dogane, dell’atto di assenso che deve essere trasmesso per via telematica dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato, comunque nei limiti di validità del codice identificativo.

Nell’atto di assenso sono indicati:

  • i dati identificativi del soggetto al quale viene permessa l’attività di stoccaggio ed il relativo codice identificativo;
  • il periodo temporale per il quale l’atto di assenso è rilasciato;
  • i prodotti energetici, identificati dai relativi codici, che saranno detenuti nel deposito ausiliario per conto dei soggetti autorizzati o dei soggetti in possesso del codice identificativo.

Gli articoli successivi del Decreto Ministeriale sono destinati alle seguenti tematiche:

  • l’elenco dei soggetti identificati ai fini dello stoccaggio (articolo sesto);
  • lo scambio di informazioni ed i controlli (articolo settimo);
  • gli adempimenti contabili (articolo ottavo);
  • le sanzioni (articolo nono);
  • la clausola di invarianza finanziaria (articolo decimo);
  • le disposizioni finali (articolo undicesimo).

 

 

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