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14 Giugno 2019

Piccoli birrifici: le regole per beneficiare dell’accisa con aliquota ridotta

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Con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze firmato il 4 giugno 2019, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono state definite le modalità di attuazione dell’agevolazione fiscale prevista nel Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (TUA) per i birrifici con una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, anche detti “microbirrifici”.

I microbirrifici si caratterizzano anche per essere delle fabbriche di birra economicamente e legalmente indipendenti da qualsiasi altro birrificio. Tali fabbriche utilizzano degli impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio e non operano con la licenza di utilizzo di diritti di proprietà immateriale di altri soggetti.

I soggetti che intendono produrre birra attivando un microbirrificio dovranno presentare un’apposita istanza con documentazione allegata il cui contenuto è precisato all’articolo 2 del Decreto Ministeriale. L’Ufficio competente è l’Ufficio dogane e monopoli territorialmente competente in relazione al luogo nel quale è situato il microbirrificio.

Qualora intervengano delle variazioni dei dati contenuti in tale istanza e nella relativa documentazione, i soggetti che hanno presentato l’istanza dovranno darne comunicazione all’Ufficio competente entro dieci giorni dalla data nella quale sono avvenute tali variazioni.

Se le verifiche effettuate danno esito positivo, è previsto il rilascio dell’autorizzazione all’istituzione di un deposito fiscale e, una volta pagato il diritto di licenza, della licenza per l’esercizio di un microbirrificio con il relativo codice di accisa.

Riguardo al deposito fiscale del microbirrificio, all’articolo 4 del Decreto Ministeriale è precisato che si tratta dello spazio comprendente i magazzini nei quali sono conservate le materie prime, i locali nei quali sono situati gli impianti e le apparecchiature per la produzione del mosto, i serbatoi e tutte le attrezzature necessarie per la realizzazione della birra, oltre ai reparti di condizionamento ed al magazzino nel quale viene conservata la birra condizionata per la quale l’accisa sia tenuta in sospensione. La birra condizionata per la quale, invece, sia stata assolta la relativa accisa deve essere detenuta al di fuori del deposito fiscale.

Nel deposito fiscale deve essere installato sempre un misuratore del mosto prodotto.

Secondo quanto precisato nel Decreto, la birra realizzata nel microbirrificio si considera prodotto finito una volta concluse le operazioni di condizionamento che vengono effettuate nello stesso impianto.

All’articolo 5 del Decreto Ministeriale sono indicati gli adempimenti che devono essere posti in essere dall’esercente il microbirrificio, mentre all’articolo 6 del medesimo Decreto sono precisate le attività che vengono effettuate ai fini dell’accertamento della produzione del microbirrificio ed all’articolo 7 sono disciplinate le regole di tenuta della contabilità.

Qualora la produzione degli impianti non risulti superiore, nell’anno in corso, ai 10.000 ettolitri di birra e siano rispettati tutti gli altri requisiti prescritti nel Decreto, sulla birra realizzata e condizionata nei microbirrifici verrà applicata, al momento dell’immissione in consumo nel territorio nazionale da parte degli impianti in questione, un’accisa con aliquota ridotta del 40 %. E’ proprio questa l’agevolazione fiscale prevista per i piccoli birrifici.

L’aliquota ridotta è applicata alla birra ottenuta a seguito dell’intero ciclo di produzione, che inizia con la realizzazione del mosto e si conclude con la fase del condizionamento, il tutto eseguito all’interno degli impianti del microbirrificio.

Analoga agevolazione è prevista in favore delle piccole birrerie nazionali, ossia le fabbriche di birra munite della licenza fiscale rilasciata ai sensi del Decreto Ministeriale n. 153/2001, qualora producano annualmente non più di 10.000 ettolitri di birra e possiedano gli altri requisiti previsti dalla normativa.

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