Nella Risoluzione n. 10 del 5 novembre 2015, il Dipartimento delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della normativa in materia di Imu ai pensionati residenti all’estero proprietari di diversi immobili, localizzati in diversi Comuni italiani.
Il Dipartimento delle Finanze ha ricordato che, dall’anno 2015, è considerata adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti all’AIRE, pensionati nei Paesi di residenza, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso.
Nella Risoluzione, è stato chiarito che l’individuazione dell’immobile che può essere equiparato ad abitazione principale può essere effettuata direttamente dal contribuente.
Le altre abitazioni eventualmente possedute dal contribuente verranno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal Comune nel quale sono situate, per tali tipologie di abitazioni.
La scelta dell’immobile da equiparare ad abitazione principale deve essere effettuata attraverso la presentazione della dichiarazione Imu. Il proprietario dell’abitazione dovrà barrare il campo 15 relativo all’esenzione e dovrà riportate nello spazio riservato alle annotazioni la frase: “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011”.
Infine, la dichiarazione Imu vale anche ai fini della Tasi.