Con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, sono state definite le MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO dell’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE.
In virtù dell’articolo 1 del Decreto Ministeriale, il pagamento dell’IMPOSTA DI BOLLO relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avverrà in UN’UNICA SOLUZIONE entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Inoltre, il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle FATTURE ELETTRONICHE emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. L’Agenzia delle Entrate renderà noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio, riportando l’informazione nell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Riguardo al pagamento dell’imposta di bollo, questo potrà essere effettuato mediante il servizio presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, con addebito sul conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate medesima.
Tali regole valgono per le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019.