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9 Settembre 2016

Moneta virtuale bitcoin: le regole di tassazione dell’attività di intermediazione

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Una società che intende effettuare operazioni di vendita ed acquisto della moneta virtuale denominata bitcoin ha richiesto all’Agenzia delle Entrate, tramite interpello, di conoscere il corretto trattamento fiscale da applicare a tali operazioni. Con la Risoluzione n. 72 del 2 settembre 2016 sono stati forniti chiarimenti in merito.

Il “bitcoin” è una moneta virtuale alternativa alla moneta tradizionale. E’ un sistema di pagamento non soggetto ad alcuna regolamentazione specifica, né ad un’Autorità centrale che si occupi di garantirne la stabilità nella circolazione. E’ una moneta digitale che funziona grazie a codici crittografici ed a calcoli algoritmici.

Coloro che utilizzano tale moneta sono sia operatori economici, che privati. La moneta può essere acquistata da altri soggetti in cambio di moneta avente corso legale oppure gli utenti possono entrarne in possesso accettandola come corrispettivo in occasione della vendita di beni o servizi.

Inoltre, come precisato nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, tale moneta virtuale può essere utilizzata sia per regolare lo scambio di beni e servizi, sia per fini speculativi tramite piattaforme on line che consentono lo scambio del bitcoin con altre valute tradizionali.

In materia di monete virtuali, non esiste una specifica normativa. L’Agenzia delle Entrate precisa, quindi, che costituisce un importante punto di riferimento una pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2015.

Sulla base di tale sentenza, si può affermare che l’attività di intermediazione di monete tradizionali con bitcoinsvolta in modo professionale ed abituale, costituisce un’attività rilevante sia ai fini Iva, che ai fini Ires ed Irap.

Le operazioni di commercializzazione di bitcoin rientrano nell’ambito delle prestazioni di servizi a titolo oneroso. In più, tali prestazioni di servizi costituiscono delle operazioni finanziarie vere e proprie, pur riguardando una valuta non tradizionale, dal momento che tale valuta è accettata dalle parti delle transazioni quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non ha altra finalità se non quella di essere un mezzo di pagamento.

Si tratta, pertanto, di prestazioni di servizi esenti ai fini Iva. A tali condizioni, infatti, tali prestazioni di servizi rientrano nella previsione di esenzione prevista, dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della Direttiva comunitaria 2006/112/CE, per le operazioni relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio. 

Per quanto riguarda le imposte dirette, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la società istante deve assoggettare ad imposizione il reddito derivante dall’attività di intermediazione al netto dei costi riguardanti tale attività.

In particolare, il sistema applicato in questo tipo di attività prevede che vi sia una differenza tra le risorse finanziarie anticipate dal cliente della società che si occupa dell’intermediazione e l’importo effettivamente speso dalla società di intermediazione per acquistare la moneta virtuale oppure che vi sia, qualora il cliente abbia dato alla società un incarico a vendere, una differenza tra l’importo incassato a seguito dell’operazione di vendita dalla società di intermediazione e l’importo che quest’ultima provvede ad accreditare al cliente. Le differenze suddette rappresentano il guadagno o la perdita per la società di intermediazione.

Sono tali elementi positivi o positivi di reddito a concorrere alla formazione della base imponibile da assoggettare all’ordinaria tassazione ai fini Ires ed Irap.

Per quanto riguarda i bitcoin che alla fine dell’esercizio risultano di proprietà della società di intermediazione, questi devono essere valutati secondo il loro valore normale, ossia il valore corrispondente alla quotazione di tale moneta al termine dell’esercizio. Per individuare tale valore, potrebbe farsi riferimento alla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme on line nelle quali avvengono le operazioni di compravendita di bitcoin.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la società di intermediazione non è tenuta ad alcun adempimento come sostituto d’imposta. Infatti, in riferimento ai clienti persone fisiche che detengono moneta virtuale al di fuori dell’attività d’impresa, le operazioni di acquisto e vendita di valuta non generano redditi imponibili, non essendoci una finalità speculativa.

La società di intermediazione dovrà comunque osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 231 del 2007.

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