NULL
Altre Novità
27 Gennaio 2017

Investimento in Italia: i chiarimenti sul concetto di stabile organizzazione e sul trattamento ai fini Iva

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad un interpello sui nuovi investimenti, ossia la nuova forma di interpello introdotta dal cosiddetto “Decreto Internazionalizzazione” per dare la possibilità alle imprese che intendono effettuare dei consistenti investimenti in Italia di conoscere il corretto trattamento fiscale che dovrà essere applicato a tale piano di investimenti.

In particolare, l’interpello preso in esame dall’Agenzia delle Entrate è stato presentato da una società, con sede legale in Italia, facente parte di un gruppo costituito da altre due società, una consociata e l’altra controllante, entrambe con sede all’estero.

Il piano di investimenti prevede tre fasi:

  • la prima fase consiste in un incremento della produzione nello stabilimento della società istante in Italia;
  • la seconda fase, che si svilupperà nel periodo compreso tra il 2017 ed il 2018, consiste nella creazione di una nuova linea di produzione nello stabilimento italiano. La società istante acquisterà delle materie prime da fornitori terzi o del gruppo ed acquisterà prodotti dall’altra società estera consociata, per poi cedere l’intera produzione a quest’ultima società. Una piccola percentuale della produzione in questione sarà rivenduta dalla società estera del gruppo alla società istante affinché sia destinata alla distribuzione in Italia;
  • la terza fase, che si svilupperà nel periodo compreso tra il 2018 ed il 2019, prevede la creazione in Italia di un centro di immagazzinamento e distribuzione che sarà la piattaforma dalla quale partirà la distribuzione, da parte della società estera consociata, di tutti i prodotti provenienti dai vari stabilimenti del gruppo. Il centro di distribuzione verrà gestito da un fornitore di servizi logistici professionale in base ad un contratto concluso con la sola società estera consociata.

Ecco il primo quesito sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate con l’interpello per i nuovi investimenti:

  • è vero che la creazione del centro di immagazzinamento e di distribuzione in Italia non comporterà la creazione di una stabile organizzazione in Italia della società estera consociata? In proposito, la società istante ha precisato che il centro di immagazzinamento e distribuzione (o hub logistico) costituirà uno spazio destinato ad essere utilizzato come deposito fiscale, deposito doganale e deposito Iva nel quale verranno conservati i prodotti finiti di proprietà della società estera consociata fino al momento della loro estrazione e distribuzione.

E’ stato, altresì, precisato che la società istante potrebbe, in seguito, concludere con l’operatore logistico che si occuperà di gestire il centro di immagazzinamento un contratto di servizi distinto che riguarderà specificamente i propri prodotti. Le attività di vendita dei vari prodotti, inoltre, saranno gestite dalla società estera direttamente dal Paese nel quale ha la sede tramite altre società consociate o fornitori terzi. Le negoziazioni saranno comunque svolte al di fuori del territorio italiano, senza che venga in alcun modo coinvolta la società istante.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 4 del 17 gennaio 2017, ha risposto al quesito che le è stato posto. Ha, in particolare, riconosciuto che deve essere esclusa la qualifica di stabile organizzazione qualora la società estera non svolga attività di deposito, esposizione e consegna di prodotti di proprietà di altre imprese, ma si limiti a svolgere tali attività con riferimento a propri prodotti. Inoltre, è necessario che nel centro di immagazzinamento e distribuzione non siano svolte attività diverse da quelle di deposito, esposizione e consegna di merci.

Il disbrigo delle formalità doganali ed Iva devono considerarsi come strettamente connesse alle attività di deposito e consegna delle merci. Affinché non si possa parlare di stabile organizzazione, invece, non devono essere svolte attività commerciali, come la raccolta degli ordini e le vendite vere e proprie. Le attività di estrazione, di spedizione e di trasporto dei prodotti verso i vari distributori sono attività che rientrano nell’ambito della consegna delle merci.

Il secondo quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento Iva da applicare alle operazioni con rilevanza territoriale in Italia poste in essere dalla società estera consociata. In particolare, le operazioni che potrebbero essere effettuare dalla società estera sono:

  • gli acquisti di prodotti finiti da Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia con consegna in Italia ed introduzione in un deposito fiscale (non deposito Iva) per la successiva rivendita in Italia o in altri Stati;
  • il trasferimento in Italia di prodotti finiti della società estera consociata provenienti da Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia con introduzione in un deposito fiscale (non deposito Iva) per la successiva rivendita in Italia o in altri Paesi.

Nel primo caso, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione del 17 gennaio 2017, gli acquisti effettuati dalla società estera del gruppo, come soggetto identificato in Italia tramite la nomina di un rappresentante fiscale, costituiscono acquisti intracomunitari soggetti ad Iva in Italia. Inoltre, il trasferimento in Italia di prodotti finiti di proprietà della società estera consociata provenienti da Stati europei diversi dall’Italia configura un acquisto intracomunitario assimilato.

L’ulteriore ipotesi presa in considerazione nell’interpello è quella dell’immissione in libera pratica in Italia di prodotti finiti con introduzione in un deposito fiscale, che sia anche deposito ai fini Iva, per la successiva rivendita in Italia o in altri Paesi. La società estera consociata potrà effettuare l’immissione in libera pratica nel deposito fiscale e deposito Iva senza il pagamento dell’Iva all’importazione. A tale scopo, la società dovrà fornire idonea garanzia per l’Iva non riscossa al momento della dichiarazione dei beni. La garanzia non è dovuta qualora la società si presenti come importatore non residente con un proprio rappresentante fiscale ed indichi tale condizione soggettiva nella dichiarazione doganale.

Infine, l’ultima tipologia di operazioni presa in considerazione nell’interpello e, quindi, nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate è l’acquisto da parte della società estera consociata, con un codice identificativo ai fini Iva di un altro Stato membro dell’Unione Europea, di prodotti finiti dalla società istante con sede in Italia, con introduzione da parte di quest’ultima di tali merci in regime di deposito fiscale ed Iva.

In questo caso, la società istante potrà emettere fattura nei confronti del cessionario senza addebito dell’Iva, con l’indicazione che si tratta di cessione non soggetta ad Iva in quanto riguarda beni introdotti in deposito Iva.

In virtù delle modifiche normative in vigore dal 1° aprile 2017, inoltre, non saranno soggette ad Iva neanche le eventuali cessioni di prodotti dalla società istante italiana alla società consociata estera tramite il proprio numero di identificazione Iva italiano qualora i beni siano introdotti in un deposito Iva.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali operazioni non devono essere considerate come cessioni intracomunitarie, ma devono ritenersi comunque delle operazioni interne.

Ulteriori precisazioni sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate riguardo alle operazioni di rivendita dei prodotti.

L’estrazione dei prodotti dal deposito Iva finalizzata all’utilizzazione o alla cessione all’interno dello Stato italiano comporta la necessità dell’assolvimento dell’Iva da parte della società estera che effettua l’estrazione. Se, invece, i prodotti estratti dal deposito Iva sono diretti al di fuori del territorio dell’Italia le cessioni avverranno in regime di non imponibilità Iva.

Articoli correlati
12 Aprile 2024
Hai ricevuto la busta paga e non ti è stata retribuita la festività per il giorno di Pasqua? Ecco il motivo

Molti lavoratori non hanno ricevuto in busta paga alcuna retribuzione per la...

12 Aprile 2024
Detrazione Irpef 2023 invariata per atenei non statali

Le regole relative alla detrazione Irpef per le spese universitarie sostenute presso...

12 Aprile 2024
Stock option da Oic a Ias/Ifrs, deducibili solo nell’anno di passaggio

Il passaggio dalle norme contabili nazionali (Oic) agli standard internazionali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto