L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 25 del 1° giugno 2016, ha fornito diversi chiarimenti in merito all’ambito di applicazione ed alle modalità di presentazione dell’interpello sui nuovi investimenti, introdotto dal Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015.
L’interpello in questione permette ai soggetti che intendono effettuare dei rilevanti investimenti in Italia di richiedere preventivamente all’Agenzia delle Entrate un parere riguardo al corretto trattamento fiscale del piano di investimenti e delle operazioni straordinarie pianificate per l’esecuzione di tale piano di investimenti.
Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2016 sono stati già individuati i soggetti che possono presentare tale interpello, le tipologie ed i criteri di quantificazione degli investimenti, le procedure e le modalità di presentazione delle istanze di interpello, gli effetti delle risposte dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 maggio 2016, sono stati individuati gli uffici dell’Amministrazione finanziaria competenti a trattare le istanze di interpello ed a verificare la corretta applicazione delle risposte rese.
Il primo capitolo della Circolare riguarda i soggetti ammessi alla presentazione dell’istanza di interpello, con distinzione tra i soggetti che effettuano l’investimento nell’ambito della propria attività commerciale, i soggetti che effettuano l’investimento oggetto dell’interpello al di fuori dell’attività commerciale (ma l’investimento determina la creazione di una nuova attività imprenditoriale o la partecipazione al patrimonio di un’impresa) ed i gruppi di società ed i raggruppamenti di imprese.
Nel secondo capitolo sono fornite delle indicazioni riguardo all’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto in questione, con riferimento alla definizione del piano di investimento, alle tipologie di investimento, ai criteri di quantificazione.
Il terzo capitolo della Circolare è dedicato alle modalità di presentazione dell’istanza di interpello, il quarto capitolo al contenuto dell’istanza, il quinto capitolo alla regolarizzazione dell’istanza.
Inoltre, nel sesto capitolo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate sono trattate le questioni relative all’inammissibilità delle istanze di interpello, con riferimento alla carente indicazione degli elementi identificativi del soggetto istante e del piano di investimento, alla necessaria preventività, alla reiterazione di precedenti istanze ed alla carenza di obiettive condizioni di incertezza, ai rapporti con gli accordi preventivi per le imprese che svolgono attività internazionale, all’interferenza con l’esercizio dei poteri accertativi.
Il settimo capitolo è riservato all’attività istruttoria, mentre l’ottavo capitolo riguarda l’efficacia della risposta, il nono capitolo il coordinamento con l’attività di accertamento ed il contenzioso, il decimo capitolo i rapporti con il regime dell’adempimento collaborativo.