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22 Giugno 2018

Imprese sociali: approvate le nuove regole sulle operazioni straordinarie

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Una novità importante per le imprese sociali.

Con un Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2018, sono state definite le regole che disciplinano le operazioni straordinarie poste in essere dalle imprese sociali e la devoluzione del patrimonio delle imprese medesime in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale.

In primo luogo, all’articolo 1 del Decreto, è precisato che alle società cooperative si applicano le norme speciali previste dal Codice Civile. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti che hanno istituito un ramo di impresa sociale, le disposizioni del Decreto trovano applicazione limitatamente alle attività di interesse generale. Non si applicano le regole relative alla devoluzione del patrimonio dell’impresa.

All’articolo 2 del Decreto, è delineata la procedura per il rilascio dell’autorizzazione alle operazioni straordinarie. L’organo di amministrazione dell’impresa sociale deve notificare al Ministero del Lavoro, con un atto scritto avente data certa (ossia un atto scritto la cui data di sottoscrizione è attestata da un notaio o da un pubblico ufficiale o con le altre modalità determinate dalla legge), l’intenzione di procedere ad un’operazione straordinaria.

L’operazione straordinaria può consistere in:

  • un’operazione di trasformazione,
  • un’operazione di fusione,
  • un’operazione di scissione,
  • un’operazione di cessione di azienda,
  • un’operazione di cessione di ramo d’azienda.

Il Ministero del Lavoro, sulla base della documentazione prodotta dall’impresa, svolge l’istruttoria finalizzata a verificare che, a seguito delle operazioni straordinarie, siano preservati l’assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle attività di interesse generale e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’istruttoria del Ministero si conclude con l’autorizzazione richiesta o con un provvedimento di diniego. In assenza di un provvedimento espresso, l’autorizzazione si intende concessa decorsi 90 giorni dalla ricezione della notificazione.

All’articolo 3 del Decreto Ministeriale, è stabilito che alle operazioni straordinarie di trasformazione, scissione e fusione si applicano le disposizioni del Codice Civile che regolano tali operazioni straordinarie, tenendo conto della configurazione giuridica assunta dall’ente che assume la qualifica di impresa sociale.

Per quanto riguarda le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione, all’articolo 4 del Decreto, è precisato che l’intenzione di procedere al compimento dell’operazione straordinaria deve essere esplicitata al Ministero almeno 90 giorni prima della data di convocazione dell’assemblea o di altro organo che sia competente a deliberare sull’operazione straordinaria. Nell’atto nel quale è espressa tale intenzione (atto scritto con data certa, come anticipato) deve essere contenuta una descrizione sintetica dell’operazione. Inoltre, deve essere allegata la seguente documentazione:

  • situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti. La situazione patrimoniale può essere sostituita dall’ultimo bilancio di esercizio, se la delibera relativa alla trasformazione dell’impresa sia approvata entro sei mesi dalla data di chiusura dell’ultimo bilancio di esercizio approvato o se l’esercizio al quale si riferisce l’ultimo bilancio approvato sia stato chiuso non oltre sei mesi dal giorno del deposito del progetto di fusione o scissione. In questi casi, l’organo di amministrazione deve procedere ad integrare le informazioni contenute nel bilancio così da fornirle aggiornate.
  • relazione degli amministratori. Tale relazione deve indicare le ragioni che inducono a compiere l’operazione straordinaria; le modalità attraverso le quali il soggetto risultante dall’operazione si impegna a garantire il rispetto del requisito dell’assenza dello scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle attività e delle finalità proprie dell’impresa sociale; la prevedibile evoluzione dell’attività dell’impresa dopo l’effettuazione dell’operazione.

Dall’atto notificato al Ministero devono risultare la data nella quale si riunirà l’organo dell’impresa competente a decidere sull’operazione straordinaria e la data nella quale dovrà essere depositato il progetto di fusione o scissione.

In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, all’articolo 5 del Decreto è stabilito che, all’atto scritto con il quale l’organo di amministrazione dell’impresa sociale comunica al Ministero l’intenzione di procedere all’operazione straordinaria, devono essere allegate:

  • la situazione patrimoniale, che deve riferirsi ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto alla data di convocazione dell’organo competente a deliberare sulla cessione;
  • la relazione giurata, che deve essere redatta da un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede l’impresa sociale e che deve attestare il valore effettivo del patrimonio dell’impresa sociale;
  • la relazione degli amministratori, che deve indicare: le ragioni che giustificano il compimento della cessione; le modalità con le quali il cessionario intenda garantire il perseguimento delle attività e finalità di interesse generale dell’impresa sociale cedente; la prevedibile evoluzione dell’attività dell’ente dopo il compimento dell’operazione; il prezzo di vendita previsto e i criteri di determinazione dello stesso.

L’articolo 6 del Decreto è dedicato alla disciplina della devoluzione del patrimonio. In caso di scioglimento volontario dell’ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, ai fini della devoluzione del patrimonio, l’organo di amministrazione dell’impresa sociale deve notificare al Ministero del Lavoro, con un atto scritto avente data certa, i dati identificativi dell’ente che devolve e dell’ente o degli enti beneficiari della devoluzione e l’ammontare del patrimonio da devolvere. A tale atto devono essere allegati: il verbale dell’assemblea o di altro organo competente, contenente la delibera di scioglimento e la messa in liquidazione oppure la decisione di rinunciare alla qualifica di impresa sociale; copia dell’atto costitutivo o dello statuto del soggetto che devolve, contenente le disposizioni sulla devoluzione, e dell’atto costitutivo e dello statuto del beneficiario qualora lo stesso sia un ente del Terzo settore costituito e operante da almeno tre anni; l’accettazione della devoluzione da parte del beneficiario.

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