La fusione per incorporazione tra fondi UCITS appartenenti a diversi Stati membri dell’Unione europea non determina alcuna tassazione immediata per gli investitori residenti in Italia. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 149 del 20 luglio 2026, che conferma come l’assegnazione delle quote del fondo incorporante non costituisca un evento fiscalmente rilevante.
Di conseguenza, non si genera né un reddito di capitale né un reddito diverso, con l’effetto che non deve essere applicata la ritenuta del 26% prevista dall’articolo 10-ter della legge n. 77/1983.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
L’interpello riguarda una fusione transfrontaliera tra fondi UCITS istituiti in Irlanda e comparti di un fondo lussemburghese, tutti gestiti dalla medesima società di gestione.
L’operazione rientra nell’ambito della direttiva europea 2009/65/CE (UCITS IV), che disciplina le fusioni tra organismi di investimento collettivo armonizzati e favorisce una maggiore integrazione del mercato finanziario europeo.
L’obiettivo della fusione è quello di:
- semplificare la struttura dei fondi;
- ridurre i costi amministrativi e gestionali;
- concentrare il patrimonio in un numero inferiore di comparti;
- migliorare l’efficienza operativa senza modificare la posizione economica degli investitori.
Come funziona la fusione tra fondi UCITS
Dal punto di vista operativo, i fondi incorporati vengono sciolti senza essere liquidati.
L’intero patrimonio, comprensivo di attività e passività, viene trasferito al fondo incorporante, mentre gli investitori ricevono automaticamente nuove quote secondo un rapporto di cambio pari a 1:1.
In pratica, il valore dell’investimento rimane invariato e il partecipante continua a detenere un investimento equivalente, semplicemente rappresentato da quote di un diverso fondo.
Perché la fusione non è tassata

Il punto centrale affrontato dall’Agenzia riguarda la qualificazione fiscale dell’assegnazione delle nuove quote.
La normativa italiana individua con precisione gli eventi che fanno sorgere un reddito imponibile, tra cui:
- distribuzione dei proventi durante il possesso delle quote;
- rimborso o liquidazione dell’investimento;
- cessione delle quote;
- conversione tra comparti dello stesso fondo, operazione assimilata a un rimborso seguito da una nuova sottoscrizione.
La fusione tra fondi, invece, non rientra tra gli eventi imponibili previsti dalla legge.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, non si verifica alcun disinvestimento da parte dell’investitore.
Quest’ultimo:
- se non vende le proprie quote;
- non riceve denaro;
- non realizza alcun guadagno;
- mantiene la continuità del proprio investimento attraverso l’attribuzione di quote di pari valore del fondo incorporante.
Continuità dell’investimento e assenza di realizzo
Uno degli elementi determinanti richiamati nella risposta è rappresentato dalla disciplina europea delle fusioni UCITS.
La direttiva comunitaria stabilisce infatti che il fondo incorporato viene sciolto “senza liquidazione”, evidenziando come l’operazione rappresenti una continuità del rapporto di investimento e non la sua cessazione.
Per questo motivo la fusione non può essere assimilata né a una cessione delle quote né alla liquidazione dell’investimento, eventi che invece comporterebbero la tassazione.
I precedenti che confermano l’orientamento del Fisco
La risposta n. 149/2026 si inserisce in un orientamento ormai consolidato dell’Amministrazione finanziaria.
L’Agenzia richiama infatti precedenti documenti di prassi che avevano già riconosciuto la neutralità fiscale delle fusioni tra organismi di investimento collettivo, tra cui:
- la risposta n. 206 del 2024;
- la risposta n. 56 del 2026;
- la risposta n. 69 del 2026.
Con il nuovo chiarimento, tale principio viene confermato anche per le fusioni transfrontaliere tra fondi UCITS appartenenti a diversi Stati membri dell’Unione europea.
Nessuna ritenuta del 26% per gli investitori italiani
La conclusione dell’Agenzia delle Entrate è chiara: l’attribuzione delle quote del fondo incorporante agli investitori italiani non genera materia imponibile.
Di conseguenza:
- non si producono redditi di capitale;
- nemmeno si realizzano redditi diversi;
- non deve essere applicata la ritenuta del 26% prevista dall’articolo 10-ter della legge n. 77/1983.
Si tratta di un importante chiarimento per il settore del risparmio gestito, poiché garantisce che le operazioni di riorganizzazione societaria previste dalla normativa europea possano essere effettuate senza penalizzazioni fiscali per gli investitori, preservando il principio della continuità dell’investimento fino al momento in cui si verificherà un effettivo disinvestimento o un’altra operazione fiscalmente rilevante.