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21 Settembre 2018

Espropriazione in favore del Demanio dello Stato: opera l’esenzione dalle imposte indirette

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 66 del 19 settembre 2018, ha riportato la risposta a quesiti che le sono stati posti riguardo alla procedura di espropriazione in favore del Demanio dello Stato ed all’applicabilità ad essa del regime di esenzione dalle imposte indirette.

In particolare, i quesiti posti all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguardano casi in cui gli istanti operano nella procedura di espropriazione come concessionari dello Stato, mentre l’effettivo beneficiario dell’espropriazione resta il Demanio dello Stato.

Nel Testo Unico delle disposizioni in materia di imposta di Registro, vi è una disposizione in base alla quale, negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento, l’imposta di registro non è dovuta qualora l’espropriante o l’acquirente sia lo Stato.

L’esenzione riguarda, quindi, anche le procedure di esproprio nelle quali l’ente espropriante è un soggetto diverso dallo Stato, purché il trasferimento della proprietà sui beni espropriati avvenga direttamente ed immediatamente in favore del Demanio dello Stato. L’esenzione dall’imposta di registro troverà applicazione in quanto lo Stato non è il soggetto espropriante, ma il soggetto acquirente.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che, anche nel caso specifico, può, quindi, operare l’esenzione in questione. Infatti, il soggetto espropriante è un soggetto diverso dallo Stato (il concessionario delegato per l’esecuzione delle opere pubbliche), ma i beni espropriati vengono comunque acquisiti direttamente ed immediatamente al Demanio dello Stato. Tali beni non passano mai nel patrimonio del soggetto espropriante.

Per la registrazione di tali atti, quindi, trova applicazione il regime di esenzione dall’imposta di registro.

Inoltre, a tali trasferimenti, non si applicano neanche le imposte ipotecaria e catastale. Non sono, infatti, soggette a tali imposte le volture e le formalità eseguite nell’interesse dello Stato. L’interesse dello Stato si ritiene soddisfatto nel fatto stesso che lo Stato acquista direttamente ed immediatamente la proprietà dei beni espropriati.

A prescindere dalla qualifica dell’ente espropriante, pertanto, il trasferimento dei beni espropriati gode dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale a condizione che tale trasferimento venga disposto in favore del Demanio dello Stato, in quanto è lo Stato stesso ad acquisire, direttamente ed immediatamente, la proprietà dei beni espropriati.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che, in relazione ai medesimi trasferimenti, non è dovuta neanche l’imposta di bollo, in quanto opera l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti ed i documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici. Ciò che rileva, nel caso specifico, è che l’attribuzione ai concessionari dei poteri riguardanti l’emanazione degli atti della procedura di espropriazione trova la propria fonte in specifiche disposizioni di legge.

Infine, in relazione ai trasferimenti in questione, non sono neanche dovute le tasse previste per le operazioni riguardanti il servizio ipotecario eseguite nell’interesse dello Stato.

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