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16 Novembre 2018

Definizione agevolata degli atti di accertamento: emanate le disposizioni di attuazione

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Con un Provvedimento emesso dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, di intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il 9 novembre 2018, sono state emanate le disposizioni di attuazione relative alla definizione agevolata degli atti di accertamento prevista dal “Decreto fiscale” del 23 ottobre 2018.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione delle disposizioni, nel primo capitolo del Provvedimento è precisato che la definizione agevolata riguarda gli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate e gli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In particolare, la definizione agevolata è applicabile:

  • agli avvisi di accertamento,
  • agli avvisi di rettifica e di liquidazione,
  • agli atti di recupero,
  • agli inviti al contraddittorio,
  • agli accertamenti con adesione.

Per gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, si guarda agli atti notificati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Decreto fiscale), non impugnati ed ancora impugnabili a tale data.

Per gli inviti al contraddittorio, si prendono in considerazione gli inviti notificati entro la data del 24 ottobre 2018, per i quali, a tale data, non sia stato sottoscritto e perfezionato un avviso di accertamento con adesione o notificato un avviso di accertamento.

Per gli accertamenti con adesione, la definizione agevolata è applicabile agli accertamenti che siano sottoscritti con l’Agenzia delle Entrate entro il 24 ottobre 2018, non perfezionati ed ancora perfezionabili alla stessa data.

Sono, invece, esclusi dalla definizione agevolata tutti gli atti relativi alla procedura di collaborazione volontaria, compresi eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura stessa.

Inoltre, non possono formare oggetto della definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24 ottobre 2018 o anche successivamente. Nel Provvedimento è precisato che la relativa controversia tributaria, pendente al 24 ottobre 2018, potrà essere definita in base a quanto disposto all’articolo 6 del “Decreto fiscale” (definizione agevolata delle controversie tributarie).

Il secondo capitolo del Provvedimento è dedicato all’individuazione delle somme dovute ed alle modalità di versamento. A tal proposito, sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi indicati nell’atto oggetto di definizione agevolata, con esclusione solo degli importi per sanzioni amministrative, interessi ed eventuali accessori, quali in particolare le spese di notifica.

Nei casi in cui nell’atto non siano indicati tributi e contributi ed in assenza di importi da versare, i contribuenti possono manifestare la volontà di aderire alla definizione agevolata tramite una comunicazione, in carta libera, nella quale dichiarano di voler perfezionare il procedimento di accertamento definibile in via agevolata. La comunicazione va presentata agli uffici competenti entro gli stessi termini per il versamento previsti per ciascun procedimento. Tale ipotesi si può verificare, ad esempio, in caso di atti di recupero delle sanzioni e degli interessi derivanti dall’indebito utilizzo di crediti d’imposta.

Per il pagamento relativo a ciascun atto deve essere utilizzato un distinto modello F24 o F23.

Per la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, il contribuente deve utilizzare i dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24 o modello F23 ricevuto insieme all’atto da definire, indicando i codici tributo, il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, con riguardo al modello F24, l’anno di riferimento. La definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 23 novembre 2018 o, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso. In quest’ultima ipotesi, il termine tiene conto della sospensione derivante da eventuali istanze di accertamento con adesione e da eventuali istanze per lo scomputo delle perdite presentate entro il 23 ottobre 2018. La precisazione rilevante è che il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata rinuncia, dalla data di entrata in vigore del Decreto, a tali istanze.

Per la definizione agevolata degli inviti al contraddittorio, il contribuente deve indicare, nel modello F24, i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l’accertamento con adesione (reperibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate), il codice ufficio riportato nell’invito ricevuto, l’anno di riferimento ed il codice atto 99999999107; per la compilazione del modello F23, invece, il contribuente utilizza i codici tributo ed il codice ufficio riportati nell’invito ricevuto ed indica nel campo 10 “Estremi dell’atto o del documento” i seguenti dati: 2018 come anno, e 99999999107 come numero. Inoltre, la definizione degli inviti al contraddittorio si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 23 novembre 2018.

Per la definizione agevolata degli accertamenti con adesione, il contribuente deve utilizzare i dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24 o modello F23 ricevuto al momento della sottoscrizione dell’avviso di accertamento con adesione, indicando i codici tributo relativi alle somme dovute, il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, con esclusivo riferimento al modello F24, l’anno di riferimento. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, tenuto conto che nel prospetto i tributi oggetto di adesione sono indicati unitamente agli interessi, può essere richiesta assistenza all’ufficio col quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione per la determinazione delle somme effettivamente dovute. La definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 13 novembre 2018.

Da rilevare che, in caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Per il versamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione.

Entro dieci giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente deve consegnare all’ufficio competente la quietanza dell’avvenuto pagamento.

Per la definizione agevolata degli atti di accertamento relativi alle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea (come i dazi doganali) sono dovuti anche gli interessi di mora a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino alla data del pagamento. Il contribuente deve manifestare la volontà di definire i debiti tramite comunicazione in carta libera da presentare, direttamente o all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, all’ufficio delle Dogane o all’ufficio dei Monopoli che ha emesso l’atto di accertamento e che comunica l’importo da versare in unica rata entro il 23 novembre 2018, comprensivo degli eventuali interessi di mora. Il versamento deve essere effettuato in Dogana utilizzando le ordinarie modalità di pagamento (contanti, bonifico bancario o a mezzo conto corrente postale, altri mezzi elettronici di pagamento). All’ufficio dei Monopoli, invece, il versamento va effettuato sul conto corrente postale intestato al medesimo ufficio.

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