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21 Giugno 2019

Credito d’imposta per le fondazioni che promuovono il welfare di comunità: istituito il codice tributo

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Con la Risoluzione n. 60 del 18 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta previsto in favore delle fondazioni che finanziano progetti finalizzati alla promozione del welfare di comunità.

E’ la Legge di Bilancio per il 2018 che ha introdotto in favore delle fondazioni un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 65 % delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017 in relazione a progetti finalizzati alla promozione del welfare di comunità.

Con un Decreto emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze a novembre del 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2019, sono state approvate le disposizioni di attuazione di tale credito d’imposta.

In particolare, è stato previsto che l’Agenzia delle Entrate comunica l’ammontare del credito d’imposta spettante alle fondazioni sulla base dei dati trasmessi dall’Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A (ACRI) riguardo alle delibere con le quali le fondazioni si sono impegnate ad effettuare le erogazioni relative a tale tipologia di progetti.

Il credito d’imposta in questione è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 che deve essere inviato utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, successivamente alla trasmissione da parte dell’Associazione suddetta all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle erogazioni effettuate dalle fondazioni.

Il codice tributo istituito con la Risoluzione del 18 giugno 2019 è il codice “6902“.

Tale codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a credito compensati”, oppure nella colonna degli “importi a debito versati” qualora il contribuente debba procedere al riversamento del credito indebitamente fruito.

Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno nel quale sono state adottate le delibere di impegno ad effettuare le erogazioni per le quali è riconosciuta l’agevolazione fiscale.

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