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11 Marzo 2017

Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali. E’ possibile la revoca parziale

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E’ stata sottoposta all’esame dell’Agenzia delle Entrate una nuova questione relativa al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. La risposta all’interpello è stata inserita nella Risoluzione n. 29 del 10 marzo 2017.

La società istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di esercitare l’attività di noleggio di autoveicoli e di aver acquistato, con un contratto di locazione finanziaria, un carrello elevatore dotato di apposita attrezzatura magnetica di valore complessivo pari a 354.300 Euro. L’intenzione dell’istante è quella di riscattare il bene acquistato e di vendere all’estero il solo carrello, montando l’attrezzatura magnetica su un altro carrello che verrà utilizzato comunque presso un proprio cantiere in Italia.

La società istante ha, inoltre, evidenziato di aver usufruito per l’acquisto suddetto del credito d’imposta, previsto dal Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, per gli investimenti in beni strumentali. Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di vendere all’estero il carrello senza che vi sia la revoca dell’agevolazione con riferimento al valore corrispondente all’attrezzatura magnetica che, come detto, continuerebbe ad essere utilizzata su un altro carrello già in uso da parte dell’istante.

Secondo la società istante, potrebbe operare una revoca parziale del credito d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato che il credito d’imposta in questione è riconosciuto ai titolari di redditi d’impresa per gli investimenti in beni compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.) che abbiano i requisiti della strumentalità e della novità. Deve, inoltre, trattarsi di investimenti di un valore superiore a 10.000 Euro e destinati a strutture produttive situate in Italia.

Il credito d’imposta riguarda gli investimenti effettuati tra il 25 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015. Inoltre, tale credito d’imposta è pari al 15 % delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo di imposta nel quale l’investimento è stato maggiore.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che, con una Circolare del 19 febbraio 2015, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito all’applicazione di tale agevolazione.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che la cessione del carrello elevatore all’estero da parte dell’istante costituirà una causa di revoca del credito d’imposta in relazione all’acquisto di tale carrello. Quindi, qualora l’istante avesse già fruito di tale agevolazione in relazione all’acquisto del carrello elevatore, il credito d’imposta indebitamente utilizzato, maggiorato degli interessi calcolati sul tasso legale, dovrebbe essere restituito entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta sui redditi per il periodo d’imposta nel quale si è verificata la causa di revoca.

Per quanto riguarda, invece, la quota del credito da riferire all’acquisto dell’attrezzatura magnetica smontata dal carrello elevatore, essa non dovrà essere restituita a condizione che tale attrezzatura magnetica, oltre che essere dotata di una propria funzionalità rispetto al carrello ceduto, rispetti tutti i requisiti prescritti dalla normativa in materia.

Quindi, l’attrezzatura magnetica in questione deve essere compresa nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. Deve possedere il requisito della strumentalità rispetto all’attività esercitata dalla società istante ed il requisito della novità al momento dell’acquisto. Deve, infine, essere rispettato il requisito dell’importo minimo, fissato dalla normativa in materia in 10.000 Euro per ciascun progetto di investimento effettuato.

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