Nella Circolare n. 5 del 19 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, previsto dall’articolo 18 del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla Legge n. 116 dell’11 agosto 2014.
In particolare, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate, il credito d’imposta in questione è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito di impresa in caso di investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a partire dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015.
Inoltre, il credito d’imposta è riconosciuto per investimenti di importo unitario di almeno 10.000 Euro, nella misura del 15 % delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo nel quale l’investimento è stato maggiore.
Nella Circolare, è stato evidenziato che questa nuova misura si caratterizza per ambiti e meccanismi di applicazione e per modalità di fruizione differenti rispetto ad altre precedenti agevolazioni.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate è suddivisa in otto paragrafi:
1) soggetti beneficiari;
2) investimenti agevolabili;
3) efficacia temporale dell’agevolazione;
4) determinazione dell’agevolazione;
5) utilizzo e rilevanza del credito d’imposta;
6) esempi di calcolo;
7) cumulo con altre agevolazioni;
8) revoca e controlli.
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