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27 Maggio 2016

Credito d’imposta per la negoziazione assistita: istituito il codice tributo

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Con la Risoluzione n. 40 del 20 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta concesso in relazione alle spese per la negoziazione assistita, in virtù di quanto disposto dall’articolo 21-bis del Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015.

In particolare, il credito d’imposta in questione riguarda le parti che hanno corrisposto un compenso ad avvocati affinché le assistano nei procedimenti di negoziazione assistita o ad arbitri, qualora la negoziazione si sia conclusa con successo o l’arbitrato si sia concluso con un lodo. Il credito d’imposta è commisurato al compenso versato all’avvocato o all’arbitro, fino al limite massimo di 250 Euro, a partire dal 1° gennaio 2016.

Nella Risoluzione è richiamato il Decreto emanato il 23 dicembre 2015 dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale è stata disciplinata l’agevolazione fiscale in questione. Con tale Decreto è stabilito che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione esclusivamente con modello F24 presentato attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo riconosciuto dal Ministero della Giustizia.

Le persone fisiche che non sono titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono comunque utilizzare il credito in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Il codice tributo istituito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate è il codice “6866“, denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione – articolo 21-bis, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83”.

Tale codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a credito compensati”, o, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna degli “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” deve essere inserito l’anno di corresponsione del compenso.

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