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28 Novembre 2015

Credito d’imposta per imprese che assumono lavoratori detenuti: definite le modalità per usufruirne

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 novembre 2015, sono state definite le modalità ed i termini di fruizione del credito d’imposta, previsto dall’articolo 3 della Legge n. 193 del 22 giugno 2000, in favore delle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati.

Tale credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, che può essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Nel Provvedimento, è ricordato che, con una successiva Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, saranno istituiti i codici tributo da utilizzare per la fruizione di tale credito d’imposta e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia provvede a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con modalità telematiche, l’elenco delle imprese per le quali è prevista l’applicazione del beneficio per l’anno successivo e degli importi corrispondenti concessi. Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria provvede, inoltre, a comunicare all’Agenzia delle Entrate le variazioni dell’elenco suddetto e le revoche dei crediti già concessi.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati così comunicati dal Ministero della Giustizia, effettua dei controlli automatizzati su ogni modello F24 ricevuto.

Naturalmente, qualora l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito residuo o qualora l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il modello F24 viene scartato (e, di conseguenza, i pagamenti contenuti nel modello scartato si considerano come non effettuati) e lo scarto è comunicato tramite un’apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Nel Provvedimento, è precisato che le disposizioni in esso contenute saranno vigenti dal 1° gennaio 2016 e, da tale data, verrà meno il codice tributo “6741” istituito nel 2002.

Infine, i crediti d’imposta che siano maturati fino al 31 dicembre 2015 e che non siano stati ancora integralmente utilizzati in compensazione potranno essere fruiti dalle imprese dal 1° gennaio 2016 in base alle nuove disposizioni, nei limiti dell’importo residuo.

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