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23 Giugno 2017

Credito d’imposta per gli enti di previdenza: riconosciuto per l’intero importo richiesto nel 2017

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2017, è stato stabilito che il credito d’imposta previsto in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare possa essere riconosciuto per l’intero importo richiesto, risultante dalle domande presentate validamente nel 2017.

Sono state, inoltre, confermate le modalità di utilizzo del credito d’imposta in questione già definite con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2016.

Si ricorda che tale credito d’imposta era stato introdotto con la Legge di Stabilità per il 2015. Con un Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del giugno del 2015 è stata data attuazione all’agevolazione in questione e, in particolare, è stato previsto che l’Agenzia delle Entrate debba determinare ogni anno la misura del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto richiedente. Tale misura deve essere, poi, comunicata, con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Il 28 settembre 2015 è stato, inoltre, emanato un Provvedimento con il quale è stato approvato il modello da utilizzare per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta e sono stati fissati i termini di presentazione delle richieste, ossia dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.

Quest’anno, come anticipato, le risorse stanziate coprono l’intero importo del credito d’imposta richiesto e, quindi, la misura percentuale massima del credito spettante è pari al 100 %.

Infine, si ricorda che il credito d’imposta in questione è utilizzabile in compensazione esclusivamente nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia medesima del Provvedimento che, appunto, definisce la percentuale massima spettante.

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