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20 Ottobre 2017

Contributi per danni di guerra riconosciuti dalla legge slovena: i chiarimenti sul rimborso del bollo

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica riguardo al rimborso dell’imposta di bollo assolta sui documenti giustificativi e sugli atti delle procedure di liquidazione di indennizzi e contributi per danni di guerra emessi per la riparazione dei torti secondo la legge slovena del 1996.

L’istanza di chiarimenti è stata presentata dall’Ufficio Territoriale di Trieste.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 125 del 13 ottobre 2017, ha confermato la non debenza dell’imposta di bollo rispetto ai documenti giustificativi ed agli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra e rispetto agli atti ed ai contratti aventi ad oggetto tali provvidenze.

L’esenzione riguarda, in particolare, anche le richieste presentate presso gli uffici italiani in virtù della legge slovena sulla riparazione dei torti. La legge prevede che i cittadini italiani e sloveni, ed i loro eredi, possano richiedere un indennizzo monetario per i danni di guerra subiti tra il mese di maggio del 1945 ed il mese di luglio del 1990. Per ottenere l’indennizzo, è necessario presentare una specifica istanza corredata dalla documentazione che provi i torti subiti.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che non sussiste in capo ai contribuenti italiani e sloveni, che hanno presentato istanza in virtù della legge slovena suddetta, il diritto al rimborso dell’imposta di bollo assolta in via ordinaria o straordinaria sugli atti, i documenti e le istanze presentati presso gli uffici italiani, eccetto nelle ipotesi previste alle lettere a) e b) dell’articolo 37, comma quarto, del D.P.R. n. 642 del 1972 (ossia nel caso di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari e nel caso di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo).

Il diritto al rimborso sussiste, invece, qualora l’imposta di bollo sia stata assolta in modalità virtuale. In questo caso, le istanze di rimborso dovranno essere presentate ai soggetti autorizzati al pagamento dell’imposta di bollo in modalità virtuale, i quali dovranno provvedere ad erogare le somme dovute dopo aver effettuato gli opportuni controlli.

I soggetti autorizzati potranno successivamente presentare istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, indicando il numero di documenti emessi per i quali il bollo assolto con modalità virtuale non era dovuto e gli importi dell’imposta rimborsata.

Le istanze di rimborso dovranno essere presentate dai contribuenti entro dieci anni dalla data nella quale hanno corrisposto il bollo al soggetto gestore. Il soggetto autorizzato, invece, dovrà esercitare il diritto al rimborso dell’imposta di bollo versata entro due anni dalla data nella quale il soggetto autorizzato, appunto, ha provveduto a restituire l’imposta di bollo al contribuente.

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