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5 Novembre 2021
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Comunicazione delle operazioni transfrontaliere: dal prossimo anno solo tramite Sistema di Interscambio.

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2021, è stato definito il nuovo sistema di trasmissione dei dati delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi transfrontaliere.

Dal primo gennaio 2022, con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, gli operatori Iva residenti nel territorio italiano dovranno trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando un formato indicato nel Provvedimento stesso ed inviando i file tramite il Sistema di Interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche di trasmissione allegate al Provvedimento.

La comunicazione è comunque facoltativa in caso di operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale ed in caso di operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, la trasmissione dei file deve essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.

Per le operazioni ricevute dai soggetti non stabiliti in Italia, la trasmissione dei file deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Con il nuovo Provvedimento del 28 ottobre 2021 è stato modificato il Provvedimento del 30 aprile 2018 con il quale erano state definite le regole tecniche ed i termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere. Le specifiche tecniche indicate in quest’ultimo Provvedimento prevedevano due modalità alternative per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle Entrate: la prima modalità consisteva nella predisposizione e nell’invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre di riferimento; la seconda modalità prevedeva la predisposizione e l’invio, per ciascuna operazione attiva, di un file conforme al tracciato ed alle regole tecniche della fatturazione elettronica da trasmettere al Sistema di Interscambio.

A seguito di una modifica normativa introdotta con la Legge di Bilancio per il 2021, è stato previsto che, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere devono ora essere trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio ed il formato del file proprio della fatturazione elettronica. Per le operazioni attive, la trasmissione deve essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per le operazioni passive, invece, la trasmissione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Ecco, quindi, che si è reso necessario un nuovo Provvedimento per adeguare le regole tecniche da seguire per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle nuove norme in vigore.

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