L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta previsto per gli investimenti nei Comuni colpiti dal sisma del 2016 e del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES).
Nella Risoluzione n. 83 del 27 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha dapprima ricordato la normativa con la quale il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è stato esteso alle imprese localizzate nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.
E’ stato, altresì, ricordato che il Decreto Legge n. 91 del 20 giugno 2017 ha stabilito che le nuove imprese e le imprese già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle Zone Economiche Speciali possono usufruire di una serie di agevolazioni, compreso il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.
I crediti d’imposta in questione sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, nel modello F24, dal periodo d’imposta nel quale è stato effettuato l’investimento.
I codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate sono il codice “6905” per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone del centro Italia colpite dal sisma del 2016 ed il codice “6906” per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
I codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a credito compensati” o, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento dei costi.