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7 Luglio 2016

Benefici “prima casa”: si ha decadenza anche quando l’inquilino continua ad occupare la casa acquistata

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 13346 del 28 giugno 2016, si è pronunciata riguardo ad una controversia relativa alla decadenza dalle agevolazioni “prima casa” per un contribuente che non aveva trasferito la propria residenza nell’immobile acquistato, entro i diciotto mesi prescritti dalla legge.

Il contribuente aveva fatto rilevare in giudizio che aveva richiesto il trasferimento della residenza entro i diciotto mesi, ma la richiesta gli era stata rifiutata in quanto l’immobile acquistato era ancora abitato da un affittuario che ne aveva ritardato il rilascio, nonostante gli fosse stata comunicata tempestivamente la disdetta del contratto di locazione.

La Commissione Tributaria Regionale riteneva che l’acquirente dell’immobile avesse comunque diritto all’agevolazione, in quanto non aveva potuto effettuare ciò che voleva per impossibilità. La Commissione, quindi, decideva per l’annullamento dell’avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate.

La Corte di Cassazione ha dato ragione all’Amministrazione finanziaria. In primo luogo, la Suprema Corte ha ricordato che la normativa in materia subordina il riconoscimento dell’agevolazione alla condizione che l’abitazione acquistata si trovi nel Comune di residenza del contribuente o che la residenza venga trasferita nel Comune nel quale si trova l’abitazione acquistata entro diciotto mesi dall’acquisto. Il contribuente, pertanto, può vedersi riconosciuta l’agevolazione anche nel caso in cui l’abitazione acquistata non possa essere ancora abitata. E’ sufficiente, infatti, che la residenza sia trasferita nel Comune nel quale è situata l’abitazione.

L’allegazione di una causa di forza maggiore che impedisca di abitare l’immobile acquistato come “prima casa” entro diciotto mesi dall’acquisto è, quindi, irrilevante.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in generale, causa di forza maggiore è soltanto quella imprevedibile e sopravvenuta che non dipende da un comportamento addebitabile, anche solo a titolo di colpa. A tal proposito, nella Sentenza, sono richiamati alcuni casi nei quali è stata riconosciuta correttamente l’esistenza di una causa di forza maggiore, come nei Comuni in Umbria colpiti dal terremoto o anche nei Comuni dell’Emilia colpiti dal sisma del 2012 nei quali risultava impossibile trasferire tempestivamente la residenza per mancanza di abitazioni agibili.

La Corte di Cassazione ha, pertanto, escluso l’esistenza di una causa di forza maggiore nel caso di specie ed ha concluso per il rigetto del ricorso presentato dal contribuente nei confronti dell’avviso di liquidazione.

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