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18 Settembre 2015

Benefici prima casa: la revoca è legittima anche in caso di esiguo ritardo nel trasferimento della residenza

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La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 18188 del 16 settembre 2015, si è pronunciata riguardo ad un avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni emesso nei confronti di un contribuente per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, a seguito della revoca delle agevolazioni per la “prima casa”.

Il contribuente, infatti, acquirente dell’immobile, non aveva trasferito la residenza, nel Comune nel quale era situata l’abitazione, nel termine di 18 mesi dalla data dell’atto di compravendita.

La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l’avviso dell’Amministrazione finanziaria, dando rilevanza alla circostanza che il trasferimento della residenza era in realtà avvenuto, sia pur con un ritardo di soli sette giorni. L’esiguità del ritardo provava la buona fede del contribuente.

Secondo la CTR, inoltre, il termine di 18 mesi prescritto dalla legge non poteva essere considerato come un termine invalicabile. Occorreva dare rilevanza a situazioni che erano idonee ad impedire la realizzazione dell’intento di trasferire la residenza e bisognava prendere in considerazione il trasferimento effettivo della residenza, piuttosto che il completamento della pratica burocratica da parte dell’amministrazione comunale.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che, in realtà, il rispetto del termine di 18 mesi previsto dalla legge può essere provato soltanto mediante la certificazione anagrafica e non può essere superato dalla prova di situazioni di fatto che restano irrilevanti ai fini della previsione di legge.

La Corte di Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate. Secondo la Cassazione, l’eventuale discrepanza tra la realizzazione di fatto dell’intento abitativo e l’assunzione della residenza anagrafica non può costituire uno strumento per eludere il termine prescritto dalla legge.

Del resto, la Cassazione ha richiamato il proprio orientamento secondo il quale i benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa” spettano esclusivamente a chi possa dimostrare, in base alle risultanze anagrafiche, di risiedere o lavorare nel Comune dove è situato l’immobile acquistato, senza che, a tal fine, possano essere prese in considerazione situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile.

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